lunedì 19 Gennaio 2026
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Bialetti – Accordo con gli istituti di credito per congelare temporaneamente debiti

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bialetti

MILANO – Con un comunicato, la Bialetti ha reso noto che ieri si è perfezionato, con gli istituti di credito finanziatori, un accordo. Questo prevede l’impegno degli istituti nei confronti di Bialetti Industrie e di Bialetti Store, fino alla prima tra il 30 settembre 2013.

Inoltre, è stata stabilita la data di un’eventuale sottoscrizione da parte delle Società e degli Istituti Finanziatori di nuovi accordi sulla base del nuovo piano di risanamento.

Bialetti Industrie e Bialetti Store

A non dichiarare e/o non richiedere e/o non far altrimenti valere la risoluzione e/o il recesso e/o la decadenza del beneficio del termine delle Società.

In riferimento all’accordo sottoscritto da Bialetti Industrie e Bialetti Store con il ceto bancario nel gennaio 2012. Ancora nell’ambito del piano di risanamento attestato ex art. 67 Legge Fallimentare;

poi a mantenere, a non revocare e a consentire l’utilizzo delle Linee a breve termine. Secondo le modalità operative in vigore fra le parti e nei limiti dell’affidamento massimo concesso da ciascun singolo Istituto Finanziatore ai sensi dell’Accordo.

Il tutto ai termini e alle condizioni ivi previsti; e ad accordare alle Società una moratoria dei pagamenti relativi alle rate in quota capitale maturate e non pagate e maturande fino alla Data di Scadenza.

Con riferimento al debito a medio-lungo termine (ivi incluso il debito connesso alla nuova finanza concessa in forza dell’Accordo).

La sorpresa – Al Cafè St. James di Sydney paghi l’espresso… in baci

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Caffè St. James

SYDNEY – Per tutto il mese di giugno dalle 9 alle 11 di mattina è possibile pagare il proprio caffè con un bacio. Se l’idea attirasse noi italiani però ci costerebbe un volo per l’Australia. Dato che la curiosa mossa di marketing è stata ideata da un bar di Sydney, il Cafè St. James.

Cafè St. James: lo spazio in cui ci si scambia effusioni

La domanda nasce spontanea: chi devi baciare?

La cameriera?

Il proprietario?

Ovviamente no.

Se ti presenti al bar in coppia basta che vi scambiate un bacio sulle labbra sotto lo sguardo attento del cameriere. Senza barare insomma, e il gioco è fatto.

Il bar ha ben pensato di promuovere l’iniziativa con un breve spot

Questo è stato pubblicato sul suo canale youtube, e che è diventato in breve tempo famoso.

Il video mostra le strade di Sydney e il cafè St.James nelle ore mattutine. Un luogo molto piacevole nel quale ti immagini perfettamente di sostare per cinque minuti di relax e una buona tazza di caffè.

Il cameriere porta 2 espresso al tavolo di una coppia sulla quarantina e avvisa che se vogliono risparmiare i 3,5 $ delle bevanda possono scambiarsi un bacio: “un bacio vero. Lo vedo se fate finta. Sono uno specialista!”, spiega col suo accento francese.

Dopo un primo momento di perplessità la coppia accetta e il cameriere se ne va soddisfatto.

Lo stesso fanno altre coppie, alcune anche in modo abbastanza appassionato, tanto che il ragazzo al bancone applaude: “caffè gratis per tutti!”.

Insomma, un’iniziativa stramba ma che ha fatto sorridere tutti

Positivi anche i commenti su youtube, dove alcuni utenti chiedono spiegazioni: “vale anche per le coppie dello stesso sesso?”.

E Cafè St.James risponde

“chiaro, l’amore non ha confini!”. Il bar inoltre sembra servire ottimo cibo, in base ai commenti di Time Out Sydney, che da 4 stelle al locale situato nel famoso Hyde Park.

Lo spot termina con un cameriere che ricorda: “Al caffè Saint James non vogliamo i tuoi soldi, solo i tuoi baci”. Resta una domanda a cui rispondere: se ti bevi il caffè da solo ci sono camerieri/e carini/e da baciare?

Fonte: il sussidiario

 

LEGGE E VENDING – La responsabilità sociale della Pubblica Amministrazione nella distribuzione automatica. Ecco le prime indicazioni in controtendenza sull’ “offerta economicamente più vantaggiosa” alla luce della giurisprudenza della Comunità europea

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vending

Vi proponiamo un articolo lungo, ma di sicuro interesse per chi si occupa o vuole occuparsi di distribuzione automatica o vending in relazione alla Pubblica Amministrazione con l’analisi delle prime indicazioni in controtendenza sul tema della responsabilità sociale e, in particolare sul tema dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” alla luce della giurisprudenza della Comunità europea.
Scritto dagli avvocati Michela Bigonzoni e Andrea Netti dello Studio Interlex

Con il termine internazionale “vending” si indica l’inesplorato (o quasi) mondo della Distribuzione Automatica. Che infatti costituisce, solo negli ultimi quindici anni, la più vasta e capillare rete di rivendita di bibite e prodotti alimentari al minuto

[1].

Perché, solo di recente il settore della Distribuzione Automatica ha iniziato ad uscire dall’anonimato

[2], diventando oggetto di studio e di interesse da parte di media, consumatori, fondi di investimento e della magistratura italiana. Tuttavia la conoscenza che i più hanno del settore è ancora molto approssimativa, se non addirittura superficiale.

Perché si deve evidenziare che, malgrado la crisi economica e finanziaria abbia profondamente colpito il nostro Bel Paese, il settore del vending ha fatto coraggiosamente fronte alle numerose difficoltà. Mantenendo una sostanziale stabilità (- 0,3% rispetto al 2012). Rilevandosi, per di più, una ottima cartina di tornasole della salute dell’imprenditoria italiana.

Il giro di affari sviluppato tramite l’erogazione di prodotti caldi, freddi, snack e food mediante distributori automatici, difatti, ammonta a circa 2,6 MLD di Euro e, non di meno, gli operatori economici hanno acquisito una maggiore sensibilità ai temi della sana alimentazione ed alla tutela ambientale, sebbene finora la propensione di acquisto tramite vending machine non è ancora alta

[3], ma senza dubbio, in futuro, si formerà un nuovo ed ampio bacino di utenti.

Ciò nonostante, le Pubbliche Amministrazioni perseverano nel predisporre Bandi di gara e Capitolati Tecnici in assenza di regole, in particolare, con riferimento all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, omettono di esplicitare criteri, sub-criteri di valutazione delle offerte ed i relativi pesi ponderali, nonché i metodi di formazione della graduatoria. 

A tal proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea

[4]ha espressamente affermato che i criteri di valutazione non devono mai conferire una libertà incondizionata di scelta alle stazioni appaltanti, bensì deve essere limitata attraverso la definizione di criteri specifici, correlati al servizio ed ai prodotti, nonché ”adeguatamente specifici ed obiettivamente quantificabili”.

Al contrario, la selezione operata dai decisori pubblici italiani si riduce unicamente alla offerta economica (il trend registrato è dai 60 agli 80 punti su 100), dunque, senza ispirarsi al corretto equilibrio tra qualità del servizio ed entità economica della concessione, con l’evidente rischio di ledere i diritti del consumatore e la marginalità delle imprese, oltre a determinare potenziali distorsioni della concorrenza, adozione di politiche e comportamenti al limite del lecito.

In breve, l’assegnazione del servizio di ristoro per mezzo distributori automatici nei luoghi della Pubblica Amministrazione, avviene generalmente a favore dell’operatore economico che, più di altri, ha ridotto (spesso in misura drastica) i prezzi e/o corrisponde un canone maggiore.

Una situazione che, nel tempo, si è evoluta come una vera e propria “guerriglia” tra i gestori al ribasso sui prezzi, determinando, da un lato, l’arricchimento dei soli committenti, dall’altro, ha lasciato spazi a comportamenti opportunistici da entrambe le parti (private e pubbliche), con il rischio di dover alla lunga tagliare in qualità e servizio.

Come combattere gli operatori non virtuosi? E come indirizzare i decisori pubblici nella corretta stesura dei Bandi e dei relativi Capitolati Tecnici?

Senz’altro la fase della improvvisazione deve dirsi chiusa ed il primo passo da compiere è la creazione di una fase di valutazione ex ante, valida e capace di orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche, la quale attualmente è assente sia per una percezione distorta da parte di quest’ultime del comparto vending, sia per la mancanza di un omogeno patrimonio di informazioni specifiche, specie di natura normativa.

Ciò costituirebbe la prima fase di una politica di responsabilizzazione volta a ridurre gli effetti distorsivi ed a garantire agli operatori economici un equilibrio economico finanziario complessivo (e con esso la remunerazione della gestione), nonché individuare e garantire standard di qualità rispetto alla Distribuzione Automatica.

Ragioni di ordine logico impongono, quindi, di esaminare in via preliminare gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, formulati in ordine alla delicata questione della distinzione tra “appalto di servizi” e “concessione di servizi”

[7], per comprendere le numerose difficoltà che gli addetti ai lavori incontrano lungo il loro percorso di indagine in tema di vending.

Sulla scorta del diritto comunitario, è innegabile che l’istituto della concessione è divenuto un prezioso strumento di cooperazione tra pubblico e privato, finalizzato al soddisfacimento degli interessi della collettività, nonché al contenimento ed alla riduzione dei costi per consentire, sul piano organizzativo, di attuare una forma di partnership con i privati nella gestione dei servizi.

[8]

Alla luce di tale mutamento, è sempre più sentita la necessità di colpire in maniera drastica le violazioni della concorrenza e, di conseguenza, di garantire, a favore di ogni potenziale offerente, un grado di pubblicità adeguato che permetta un’apertura del mercato ai servizi alla concorrenza, nonché il controllo dell’imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Da qui l’esigenza di tracciare chiaramente la distinzione tra la figura della concessione e quella dell’appalto.

Superata la posizione della dottrina classica

[9], basata sulla distinzione tra contratto e provvedimento, i recenti sviluppi legislativi italiani, sotto la pressione del diritto comunitario, sono totalmente alieni dalle questioni nominalistiche, ritenendo più corretto spostare la questione sul piano puramente economico.

Sintomatica, in questo senso, è la pronuncia del Consiglio di Stato

[10], la quale ha espressamente affermato che le concessioni di servizi pubblici, nel quadro del diritto comunitario, non si distinguono dagli appalti di servizi per il titolo provvedimentale dell’attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell’appalto, ma per il fenomeno di traslazione dell’alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato.

Con riguardo a quanto detto, è inequivocabile che si è in presenza di una concessione di servizi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, comma XII e 30 del D.Lgs. 163/2006, allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano, al contempo, che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione

[11]. Al contrario, si configura un “appalto di servizi” quando l’onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull’Amministrazione che direttamente liquida il corrispettivo al prestatore di servizi[12].

Ma c’è di più. La Commissione CE, cosciente dei notevoli cambiamenti

[13], è intervenuta sulla vexata quaestio con la Comunicazione interpretativa del 12 aprile 2000 sulle concessioni nel diritto comunitario[14].

L’istituzione comunitaria, a mente dell’art. 1, comma II, lett. d) della direttiva 93/37/CE, ha individuato l’elemento discretivo tra le due figure giuridiche in esame nel diritto di gestione, il quale consente al concessionario di percepire un corrispettivo dall’utente per un determinato periodo di tempo, nonché nel trasferimento della responsabilità della gestione

[15].

Sulla base delle considerazione testé svolte, la Commissione CE ha affermato che la concessione di servizi si configura ogni qualvolta che l’operatore si assume i rischi di gestione (in senso finanziario) del servizio rifacendosi sugli utenti, in particolare, per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone. In altri termini, l’alea del mancato funzionamento del meccanismo contrattuale è un elemento caratterizzante anche la concessione di servizi

[16].

Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, è ora possibile affrontare il tema della qualificazione giuridica del contratto con il quale la Pubblica Amministrazione affida a privati la distribuzione, attraverso apparecchi automatizzati, di bevande e prodotti alimentari nei propri locali.              

Il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa

[17], ha sostenuto che l’affidamento del servizio di somministrazione bevande ed altri prodotti a mezzo di distributori automatici nei locali di un ente pubblico è qualificabile come concessione di servizi, ossia come “un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30”[18].

Nel dettaglio, si rileva che, secondo i più recenti ed autorevoli indirizzi interpretativi, l’istituto della concessione di servizi si fonda sull’enucleazione della causa del contratto, evidenziandone la natura mista: finalità ed oggetto del contratto non sono esclusivamente costituiti dalla concessione in uso dei locali da parte dell’Amministrazione, al fine di installare apparecchi automatici di alimenti e bevande nei propri locali dietro il pagamento di un contributo; quanto, e soprattutto, dall’assunzione in capo all’impresa aggiudicataria di tutti gli oneri e degli obblighi afferenti la gestione del servizio di fornitura-somministrazione in questione

[19].

Pertanto, come è stato evidenziato più volte dalla giurisprudenza e dalla dottrina, l’interprete, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, deve servirsi dei seguenti elementi dirimenti: a) la circostanza per cui il rischio della gestione del servizio resta interamente in capo al soggetto affidatario, che è anche tenuto a corrispondere un importo pecuniario in favore dell’Amministrazione; b) il fatto che il servizio viene erogato non in favore della Pubblica Amministrazione, bensì della collettività di utenti della stessa (per esempio studenti, docenti, personale dipendente).

Appurato che la corretta qualificazione giuridica è in termini di “concessione di servizi” si deve chiarire che essa, benché sottratta all’applicazione dell’intero corpus di disposizioni in materia di Contratti Pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 D.Lgs. n. 163/2006, è comunque sottoposta all’identica disciplina del contenzioso dettata per i contratti e, quanto alla scelta del concessionario, “al rispetto dei principi desumibili dal Trattato

[20] e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dtrasparenza,adeguata pubblicitànon discriminazioneparità di trattamentomutuo riconoscimentoproporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.”[21].

Corollario dei suddetti principi sono le prescrizioni relative alla confezione dell’offerta ed alle modalità della sua presentazione, in particolare, la sua separazione dalla documentazione amministrativa.

Non di frequente, infatti, si registra nella prassi che i documenti attestanti i requisiti di ammissibilità (Busta A) non siano contenuti in una busta ben distinta da quelle contenenti l’offerta (Busta B per l’offerta tecnica e Busta C per l’offerta economica)

[22] e gli altri titoli valutabili, con la conseguenza che la fase di ammissione non si svolga in modo del tutto avulso dai condizionamenti derivanti da una precoce conoscenza dei contenuti economici e, in generale, afferenti il merito della partecipazione della impresa concorrente[23].

La separazione delle varie fasi, dunque, non ha natura meramente formale, bensì risponde all’esigenza di evitare che le scelte preliminari di individuazione degli ammessi e quelle successive di carattere valutativo (di individuazione, cioè della migliore offerta), entrino, fra loro, in regime di commistione, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell’attività amministrativa pubblica nella scelta del migliore offerente.

In estrema sintesi, sulla base della citata normativa e della giurisprudenza vagliata, deve reputarsi corretta la configurazione del servizio, costituito dalla installazione e dalla gestione di distributori automatici di bevande e di generi alimentari all’interno di strutture pubbliche, alla stregua di una “concessione di servizi” rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici con conseguente applicazione: 1) in ordine alla scelta del concessionario, dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici sopra ricordati (art. 30, comma III del D.Lgs. n. 163/2006); 2) del rito speciale di cui all’art. 119 del c.p.a. (ex art. 23 bis della legge n. 1034/1971 espressamente abrogato dall’art. 4 del IV allegato al Codice).

Concludendo, nonostante l’aridità dell’art. 30 D. Lgs. 163/2006, è stato possibile, in questo primo scritto, fornire agli operatori del settore le prime coordinate valide per navigare nelle acque poco limpide del sistema vending. Non a caso, i successivi contributi intendono illustrare ai decisori pubblici le corrette modalità di confezionamento dei bandi e dei disciplinari di gara, nel pieno rispetto dei principi comunitari e della disposizione sopra citata, nonché tenendo conto della difficile esigenza di contemperare costi vantaggiosi e qualità complessiva del servizio; aspetto quest’ultimo che necessariamente deve essere valutato e non dimenticato in una vecchia soffitta.

  

Avvocato Michela Bigonzoni e avvocato Andrea Netti dello Studio Interlex

 

Fonte: Giornale di informazione giuridica

 

LE NOTE AL TESTO

[1] Diffusa è la convinzione che i distributori automatici contrassegnano inequivocabilmente la nostra era ovvero quella della “scienza” e della tecnologia “avanzata”, eppure non è così. Non si nasconde che non è possibile individuare con certezza il periodo storico nel quale il primo distributore automatico sia stato ideato e costruito, date le numerose e disparate opinioni espresse sul tema. Secondo alcuni, l’invenzione risalerebbe al 1884 per opera di William Henry Fruen, il quale, all’interno della sua azienda di Bassett’s Creeke, progettò un distributore automatico di acqua con l’aspetto di un palazzo e fu collocato nella hall del lussuoso West Hotel di Minneapolis. Il primo distributore di dolciumi e caramelle (come non ricordare i noti “Tutti Frutti”), invece, sembra essere stato ideato nel 1888 da Thomas Adams Gum Company , il quale lo piazzò nelle stazioni ferroviarie di New York. Cfr. A. L. Bonfranceschi, Il primo distributore automatico, suhttp://daily.wired.it/news/tech/primo-distributore-automatico.html#content .

[2] Secondo i dati ufficiali pubblicati sul sito di CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), nel 2010 il fatturato complessivo è pari a circa 2,6 miliardi, suddivisibile nelle seguenti categorie di consumi: 33,2% acqua e bibite, 17, 2 % bevande calde, 14% snack dolci, 22.2% freschi, 7,5% snack salati e 7,5% personale care. In questa prospettiva, il governo Prodi-Visco, per mettere ordine nel settore e contrastare eventuali comportamenti evasivi (per esempio acquisti e vendite di merce in nero, particolarmente conveniente visto il ricarico fino a due cifre del settore), aveva previsto uno specifico sistema di tracciatura e memorizzazione degli acquisti dai distributori automatici (simile al sistema di gestione telematica degli apparecchi da gioco).

A più voci, al contrario, si sostiene che il primo distributore automatico sia stato inventato da Erone di Alessandria il quale nel 219 a.C., basandosi su lavori ed esperimenti noti da almeno tre secoli, mise a punto una macchina distributrice di acqua e di vino per cerimonie propiziatrici nei templi, azionata per mezzo di una moneta da cinque dracme (l’euro di allora) che, cadendo su una leva, apriva una valvola, erogando una determinata quantità di liquido. Infine, secondo altri il primo distributore automatico (in legno) sarebbe stato ufficialmente installato in Giappone nel 1904, destinato alla vendita di francobolli e cartoline. Per quanto concerne le origini dello sviluppo del settore della Distribuzione Automatica in Italia si rimanda alla lettura di un documento emesso da CONFIDA, Vending: oltre mezzo secolo di storia, su www.confida.com .

Attualmente,l’Italia è il maggior produttore europeo di distributori automatici e uno dei principali del mondo. Tra le numerose aziende operanti nel mercato in parola, ne ricordiamo alcune: “Lavazza” che nel 2003 lancia Lavazza Blue, ovvero il nuovo sistema per la distribuzione automatica con un innovativo sistema di estrazione, che garantisce il massimo dell’aroma e della cremosità, e un assortimento di cialde monodose per tutti i gusti; “Liomatic S.p.A.”, la prima azienda ad aver ottenuto la certificazione UNI EN ISO 22000:2005; “N&W Global Vending S.p.A. che ha conseguito nel 1997 la certificazione ambientale ISO 14001 e conta nel suo portafoglio oltre 100 brevetti; “Saeco International Group S.p.A.” che nel 1985 commercializza la prima macchina da caffè espresso completamente automatica.

[3] Sul tema si segnalano alcuni interessati progetti. “Sani e in forma” realizzato da CONFIDA finalizzato a sensibilizzare le imprese associate al rapporto alimentazione–salute. “Nutrivending – Distribuzioneautomatica di alimenti e promozione della salute” del 2007 patrocinato dalla regione Veneto, CONFIDA ed il Dipartimento di Sanità Animale – Università degli Studi di Padova. “BIOSNACK”, un progetto di educazione alimentare promosso dalla società DAM S.r.l. rivolto a scuole, Università, strutture sanitarie ed enti pubblici. “Medibreak”, un progetto che nasce in Puglia con la collaborazione della società Liomatic S.p.A. e la Fondazione Dieta Mediterranea Onlus con l’obiettivo di promuovere prodotti tipici della dieta mediterranea presso i consumatori del comparto “Away from home” mediante punti di ristoro personalizzati con allestimenti interattivi.

Inoltre si segnala l’acccordo tra il Ministero dell’Agricoltura e NAVSA, l’Associazione della distribuzione automatica francese. In questo modo i prodotti salutari e nutrizionalmente equilibrati, destinati ai distributori automatici, saranno contraddistinti dal marchio “Feel Good”. 

Infine, particolare attenzione al settore salute è stato espresso di recente anche dal Senato dello Stato della California. Anche questo organismo ha stabilito con un testo normativo che, a partire dal 2016, almeno la metà dei prodotti contenuti nelle vending machine dovrà essere conforme ai nuovi standard salutistici.

 

[4] Corte Giust. CE, sentenza del 4 dicembre 2003, causa C-448/01, EVN AG e Wienstrom vs. Republik Österreich.

 

[5] Con l’idioma anglosassone “dumping” si indica una procedura di vendita di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore rispetto quello di vendita (o, addirittura, a quello di produzione). Attualmente ad esempio le vendite in dumping sono disciplinate dalle norme internazionali antidumping, incluse progressivamente nell’ambito del General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT 1947), previste dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (GATT, 1994).

Nonché contemplate dal diritto comunitario a tutela della libera concorrenza) in quanto capaci di determinare gravi distorsioni sul mercato di importazione e di attribuire un vantaggio di base all’impresa importatrice nei confronti degli altri soggetti (produttori o esportatori) che operano nel mercato di importazione per lo stesso bene o servizio.

Non a caso, tale fenomeno viene solitamente paragonato alle comuni pratiche di concorrenza sleale, specie perché connesso al rischio di istituzione di un monopolio ed alla possibilità di danneggiare le imprese estere attraverso una politica di “prezzo predatorio”.

 

[6] Quasi il 10% delle consumazioni complessiva acquistate nel 2011 presso i distributori automatici, viene effettuato all’interno di strutture pubbliche. Ad esempio Istituti scolatici, Università, Ministeri, Enti Locali. Ma anche strutture ospedaliere, Corpi di polizia, Aeroporti e così via.

 

[7] Diversa è la distinzione all’interno dello stesso art. 30 D.Lgs. 163/2006. Perché la categoria delle concessioni di servizi non possono essere ricondotte ad un prototipo unitario. Infatti, è possibile distinguere all’interno della disposizione codicistica due tipologie di concessioni che si differenziano sia per l’oggetto che per la natura del servizio. Si tratta della “concessione di servizi a terzi” e della “concessione di diritti speciali o esclusivi”. Questo equivale alla cd. concessione di servizio pubblico.

 

[8] Cfr. A. Pavesi, Concessioni: aspetti problematici, in http://www.contratti-appalti.it/news/articoli, l’autore ricorda che la concessione, nella tradizione pubblicistica italiana, era utilizzata originariamente in modo elettivo per preservare alcune attività di particolare interesse pubblico dal libero gioco della concorrenza e consentiva di attribuire, intuitu personae, diritti speciali od esclusivi, in capo ai soggetti che avevano il compito precipuo di sostituire l’Amministrazione nel presidiare determinate attività ritenute strategiche per il benessere della collettività.

 

[9] Cfr. G. Greco, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, in F. G. Scoca – F.A. Roversi Monaco – G. Morbidelli, Sistema del diritto amministrativo italiano, Torino, Giappichelli, 2004; R. Caranta, Concessione di opere e di servizi, in Enc. Dir., Aggiornamento, vol. I, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 239 e ss.; C. Calvieri,Concessione e appalto di servizio pubblico come contratti pubblici nei cd. settori speciali ex esclusi. Il caso del trasporto pubblico, in www.federalismi.it, 26 settembre 2007.

 

[10] Cfr. Cons. St., Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2634.

 

[11] Cfr. Corte Giust. CE, sentenza del 18 luglio 2007, causa C-382/05, Commissione Ce vs. Italia, con nota di S. R. Masera, Appalto pubblico di servizi e concessione di servizi nella giurisprudenza comunitaria, in Urbanisti e Appalti, n. 5, 2008, pp. 579 e ss.; Corte Giust. CE, sentenza del 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen GmbH vs. Gemeinde Brixen e Stadtwerke Brixen AG; sentenza del 21 luglio 2005, causa C-231/03, Coname;

ord. 30 maggio 2002, causa C-358/00, Buchhändler-Vereinigung GmbH vs. Saur Verlag GmbH & Co. KG e. Die Deutsche Bibliothek; sentenza del 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Teleaustria Verlags GmbH e. Telefonadress GmbH vs. Telekom Austria AG. Nella giurisprudenza italiana cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. I, 9 gennaio 2007, n. 4; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 8 maggio 2007, n. 2580 con nota di F. Leggiadro, Concessione e appalto: il nocciolo duro della distinzione, in Urbanistica e Appalti, 2007, n. 978; T.A.R. Lazio, Latina, 5 maggio 2006, n. 310.

[12] Cfr. Corte Giust. CE, sentenza del 18 gennaio 2007, causa C-220/05, Jean Auroux e altri vs. Commune de Roanne, in Riv. Giur. Ed., 2007, pp. 3 e ss.; sentenza del 10 novembre 2005, causa C-29/04, Commissione vs. Repubblica d’Austria, con nota di M. Giovanelli, Divieto di affidamenti di servizi pubblici senza gara a società mista e ulteriore restrizione dell’in house providing, in Urbanistica e Appalti, 2006, 2, pp. 157 e ss. e con nota di M. Padellaro, Brevi notazioni a margine dei recenti sviluppi della giurisprudenza comunitaria in tema di appalti in house, inRiv. Amm. App., 2005, 4, pp. 325 e ss.. Nella giurisprudenza italiana cfr. Cons. St., Sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682; Cons. St., Sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377.

[13] Cfr. Punto 1.2 della Comunicazione “Negli ultimi anni, taluni fattori, quali le restrizioni di bilancio e la volontà di limitare l’intervento dei poteri pubblici e di rendere partecipe il settore pubblico delle esperienze e dei modi di funzionamento di quello privato hanno determinato il recupero di interesse per la concessione”. 

Cfr. anche F. Leggiadro, Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni ne diritto comunitario, in Urbanistica e Appalti, n. 10, 2000, pp. 1071 e ss.; D. Spinelli, L. Quarta, Appalti pubblici europei: la comunicazione interpretativa della commissione in tema di concessioni, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2000, pp. 585 e ss.; E. Vallania, Le innovazioni apportate dalla Comunicazione interpretativa della Commissione nel settore delle concessioni pubbliche, in Riv. Trim. App., n. 4, 2000, pp. 838 e ss.

 

[14] In GUCE, 29 aprile 2000, n. C-121.

 

[15] Punto 2.1.2 della Comunicazione.

 

[16] Punto 2.2 della Comunicazione.

 

[17] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682 con nota di F. Caponi, Distributori automatici: l’affidamento a terzi è qualificabile come concessione di servizi, su Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. Cons. Stato, Sez. III, 8 luglio 2011, n. 4128; Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3019; Cons. St., Sez. V, 22 marzo 2011, n. 1784; Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 222; Cons. Stato, Sez. V, 1° ottobre 2010, n. 7266; Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2010, n. 4311; Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806; Cons. St., Sez. V, 2 febbraio 2010, n. 445; Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8833; Cons. St., Sez.VI, 24 dicembre 2009, n. 8715; Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7259; Cons. Stato, 16 aprile 2003, n. 1993.

 

[18] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682.

 

[19] Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2012, n. 1534; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 716 con nota di C. Di Vincenzo, L’installazione e gestioni di distributori automatici può essere considerato servizio pubblico?, in Servizi, 2012; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 31 gennaio 2011, n. 32; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 gennaio 2010, n. 953; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 29 gennaio 2010, n. 430; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 17 maggio 2010, n. 1524 con nota di G. Ferrari,Dichiarazione di inefficacia del contratto dopo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, in Giornale Dir. Amm., 2010, 7, pp. 751 e ss.;

 T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 luglio 2010, n. 2313; T.A.R. Toscana, Sez. II, 20 dicembre 2010, n. 6781; T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 luglio 2010, n. 2313; T.A.R. Sicilia, Sez. V, 2 febbraio 2010, n. 445; T.A.R. Toscana, Sez. II, 30 settembre 2009, n. 1490;; T.A.R. Sicilia, Sez. VI, 24 dicembre 2009, n. 8715.; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 21 gennaio 2009, n. 81; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, ord. 16 gennaio 2009, n. 23; Trib. Genova, Sez. VI, 12 aprile 2006; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 13 giugno 2005, n. 980; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 9 marzo 2004, n. 107.

 

[20] Cfr. artt. 43 e 49 del Trattato. Secondo la Commissione CE il regime che deriva dalla disposizioni pertinenti del Trattato può essere riassunto nei seguenti obblighi: 1) fissazione delle norme applicabili alla selezione del partner privato; 2) la gara informale deve essere proceduta dalla pubblicazione dell’avviso contente i criteri di valutazione delle proposte, idonea a soddisfare i principi del diritto comunitario; 3) pubblicità adeguata riguardo all’intenzione di assegnare una concessione ed alle norme che regolamentano la selezione.

Questo perché può permettere un controllo della imparzialità nel corso della procedura, della messa in concorrenza reale degli operatori. Di quelli potenzialmente interessati e/o in grado di garantire lo svolgimento dei compiti in questione. Infine, del rispetto al principio di parità di trattamento di tutti i partecipanti nel corso della procedura di aggiudicazione. Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Cfr. anche Libro Verde sui PPP e sul diritto comunitario degli appalti e delle concessioni, Bruxelles, 30 aprile 2004, COM (2004) 327 della Commissione CE.

 

[21] Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 716.

 

[22] Analizzando gli ultimi Bandi di Gara sul comparto vending è emerso che, di frequente, le Amministrazioni Pubbliche non richiedano alcuna documentazione tecnica. Per contrasto svilendo ulteriormente l’aspetto qualitativo del servizio. A titolo di esempio, se ne citano alcuni. 

Bandi dell’Istituto Istruzione Superiore “Pontano Sansi – L. Leonardi” di Spoleto, Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Rionero in Vulture (PZ); Fondazione ONAOSI di Perugia; I.P.S.I.A. “G. Sacconi” – I.P.S.S.C.T. “A. Ceci”; Istituto di Istruzione Superiore – via delle Sette Chiese e D. D. Statale “Elio Tonelli” di Pesaro: infatti in alcuni casi si registra la totale assenza della distinzione in buste oppure la Busta B rappresenta l’offerta economica. In ogni caso, non vi è alcuna traccia della offerta tecnica.

 Inoltre

[23] Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, 31 gennaio 2011, n. 32; T.A.R. Lombardia, 29 gennaio 2010, n. 430.

I titoli in italiano delle notizie diffuse ieri da Comunicaffè International

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mondo del caffè

MILANO – Comunicaffè al servizio sempre e solo dei propri lettori. Chi non se la cava con l’inglese o chi si è semplicemente perso le novità del settore, oggi può recuperare. Dal portale anglofono infatti, giungono le notizie tradotte sul sito italiano.

Comunicaffè ti tiene sempre aggiornato

Da tutto il globo arrivano in redazione le notizie più sensazionali. Il gruppo di Comunicaffè le rielabora e le restituisce con titoli accattivanti sia in inglese che in italiano.

Vediamo gli ultimi aggiornamenti che sono stati diffusi nell’ultimo numero di Comunicaffè International.

USA – Peet’s Coffee entra nel segmento del caffè porzionato
USA – Marley Coffee crea una rete di distribuzione nazionale
COLOMBIA – Caffetteria Juan Valdez apre i battenti a Città del Messico
NESPRESSO – Inaugurata la prima boutique nel Regno del Bahrein
ILLY SUSTAINART – La residenza alla Fondazione Bevilacqua La Masa va ad Adan Vallecillo
AUSTRALIA – Al Metro St. James café, il caffè si paga con un bacio
UK – Forti previsioni di crescita per il settore delle caffetterie nel 2017, il volume d’affari raggiungerà gli 8 miliardi di sterline
VIETNAM – Prezzi di esportazione ai minimi da febbraio
GUATEMALA – Export in crescita del 12% a maggio
FILIPPINE – Progetto governativo punta a rilanciare la produzione nella provincia di Kalinga
GLOBAL – Fairtrade Access Fund finanzia 7 progetti in America latina
MERCATI A TERMINE – IntercontinentalExchange pubblicherà il 6 agosto la seconda trimestrale 2013

E’ possibile ricevere Comunicaffé International gratis per un mese intero

 

Hotpoint for Illy– Presentata a Milano la nuova gamma di macchine

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capsule iperespresso

MILANO – E’ stata presentata la nuova gamma di macchine per il caffè, Hotpoint for illy. Concepita per ottenere una tazzina a regola d’arte nella comodità della propria casa grazie all’eccellenza del sistema capsule Iperespresso illy.
Due i nuovi modelli in differenti colorazioni HD Line Espresso Machine with capsule  e la HD Line U.P. Espresso machine with capsule.

Le capsule Iperespresso Illy a servizio delle nuove macchine

Entrambe le macchine  utilizzano il sistema Iperespresso  sviluppato nei laboratori della illycaffè e protetto da 5 brevetti internazionali.

Si basa su una speciale capsula a camera di estrazione in cui il caffè viene estratto in due fasi – iperinfusione ed emulsione  -: Queste consentono di ottenere l’espresso di terza generazione dalle inedite caratteristiche di morbidezza, corposità e aroma. Con una crema persistente, ricca e vellutata.

Si può scegliere tra diversi blend Illy

Quello composto dalle leggendarie 9 varietà di Arabica fra le più pregiate al mondo. Disponibile in versione morbido, forte, lungo e decaffeinato. L’altro caratterizzato dalle 3 Monoarabica (Brasile, Guatemala ed Etiopia) dal gusto assolutamente unico.

Il caffè non entra mai in contatto con alcun componente della macchina. Garantendo così il piacere di un caffè ineguagliabile ma, anche, una maggiore facilità d’uso e  pulizia.

Gli elementi distintivi

Sono la pressione della pompa a 19 bar e la temperatura dell’acqua a 90°C nella fase di preparazione. Raggiunta in meno di un minuto che consentono di  ottenere un caffè dalla temperatura e dalla crema perfette fin dalla prima goccia.

Grazie alle sue dimensioni compatte, la HD Line Espresso Machine with capsule Iperespresso, occupa pochissimo spazio. E’ disponibile in tre varianti di colore: argento e nero, rosso e argento, crema e argento.

La HD Line U.P. Espresso machine with capsule, invece, è disponibile in argento e nero;  argento e crema e ha la possibilità di essere appesa a parete.

Tra le caratteristiche delle nuove macchine il comando touch

Con un dosatore automatico che permette di selezionare due diverse lunghezze con arresto automatico dell’erogazione e la luce led che illumina la tazzina durante l’erogazione. Rendono l’uso quotidiano delle macchine  intuitivo e veloce.

I due modelli hanno un ripiano di appoggio della tazza in acciaio inox di alta qualità. Attraverso due livelli differenti per posizionare la tazzina piccola o la tazza più grande, garantisce sempre la distanza ideale dall’erogatore.

La capsula può essere introdotta facilmente. Sollevando il coperchio. Una volta usata viene espulsa automaticamente e raccolta in un box estraibile.

Il contenitore dell’acqua da 0,8 litri è integrato ma di facile estrazione e ha un indicatore di livello.

Nelle macchine U.P. il contenitore dell’acqua è posizionato sul lato frontale permettendo una comoda interazione con la macchina.

Queste nuove macchine fanno parte della collezione HD Line

Una gamma completa di elettrodomestici Kitchen & Beverage e Floor & Garment Care. Disegnata da Hotpoint per prendersi cura della propria casa nella maniera più facile ed elegante allo stesso tempo.

Le macchine hotpoint for illy sono  in vendita nel canale retail di tutto il territorio nazionale. Mentre le capsule Iperespresso sono in vendita in tutto il mondo. Negli illyshop e negli espressamente illy, nei bar, nei negozi che distribuiscono prodotti illy e sul sito www.shop.illy.com .

Hotpoint è un marchio di Indesit Company SpA. INDESIT COMPANY

Indesit Company

Un’azienda multinazionale italiana, con sede legale a Fabriano (AN). Tra i principali produttori di elettrodomestici in Europa.

Creata nel 1975 dopo lo scorporo dalla Merloni. Viene denominata Merloni Elettrodomestici S.p.A., e guidata da Vittorio Merloni.

Dal febbraio 2005 la Merloni Elettrodomestici viene rinominata Indesit Company S.p.A.

Indesit è infatti un marchio più conosciuto all’estero.

A inizio 2007 Indesit Company ha presentato la nuova brand architecture del Gruppo: il marchio Hotpoint viene abbinato ad Ariston, dando vita a Hotpoint-Ariston.

Dal 2010 Andrea Merloni succede al padre Vittorio alla guida dell’azienda come nuovo Presidente.

Nel 2011 la Indesit Company decide di abbandonare il marchio Ariston a beneficio di Hotpoint; il brand deputato a rappresentare la fascia a più alta tecnologia.

Nel 2013 Marco Milani viene riconfermato Ceo del Gruppo ed assume inoltre anche la carica di Presidente. Subentrando ad Andrea Merloni.

I numeri

La Indesit è tra i leader in Europa nella produzione e commercializzazione di grandi elettrodomestici. (lavabiancheria, asciugabiancheria, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cucine, cappe, forni e piani di cottura). È leader assoluta in importanti mercati come l’Italia, il Regno Unito e la Russia.

Il fatturato dell’Azienda, fondata nel 1975 e quotata dal 1987 alla Borsa di Milano, nel 2012 è stato di 2,9 miliardi di euro. Indesit Company ha 8 poli produttivi (Italia, Polonia, Regno Unito, Russia e Turchia) .Conta oltre 16mila dipendenti. Indesit, Hotpoint e Scholtès sono i principali marchi del Gruppo.

Lavazza con Partesa – A Manfredonia un centro di formazione per il caffè

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lavazza

MANFREDONIA (Foggia) – Manfredonia si arricchisce da domani di un centro dedicato ai professionisti del bar e della ristorazione, ma anche a tutti gli appassionati dell’autentico espresso italiano. Un punto di formazione Lavazza in cui esperti della storica azienda torinese condivideranno tutta la loro esperienza sulla filiera e sulla preparazione del caffè.

Lavazza si occupa di formazione

Il Centro di formazione Lavazza-Partesa si trova sulla SS 89 km 161,700 a Macchia di Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia.

Un centro che vede la collaborazione tra Lavazza, leader dell’espresso italiano nel mondo, e Partesa, leader della distribuzione Horeca.

Due eccellenze italiane unite dalla stessa passione per la formazione

Volta al raggiungimento della massima qualità: “abbiamo deciso di aprire questo centro in collaborazione con Partesa perché – oltre ad essere come Lavazza il leader in Italia nel mercato di riferimento – condivide i nostri stessi valori.

Ovvero passione e ricerca della qualità assoluta” ha dichiarato Alessandro Cocco. Il responsabile del Training Center Lavazza in Italia.

Dalla parte di Partesa

“Per noi di Partesa l’innovazione passa necessariamente attraverso la formazione. Siamo pertanto fieri di rafforzare la partnership con Lavazza, attraverso la nascita di questo centro di formazione unico in Puglia.”

Sono queste le parole con le quali l’ AD di Partesa Adriatico, Massimo La Torre, commenta la nascita del Centro.

L’obiettivo principale

Formare veri maestri capaci di conservare, potenziare e trasmettere la storia e la cultura dell’autentico espresso italiano.

“Oltre a divulgare, sempre nel rispetto della tradizione, abilità e competenze per preparare e servire l’espresso in ogni modo e forma possibili” – prosegue Cocco.

– “Nei centri di formazione Lavazza vengono trattati ed analizzati anche tutti gli aspetti della filiera, dalla piantagione fino alla qualità in tazza: la vera cultura del caffè, infatti, non può che partire dalle sue origini”.

Il centro di formazione di Manfredonia

E’ un’occasione unica per far conoscere i segreti dell’espresso in tutte le sue forme. Un modo originale e coinvolgente per formare e incuriosire professionisti del settore, clienti ed estimatori.

La scelta di aprire un centro di formazione a Manfredonia, inoltre, non è casuale. Si tratta, infatti, di una città ricca di storia e cultura. In una regione poi molto dinamica e vitale che sa coniugare tradizione e innovazione uniti alla passione per il caffè.

Il centro di formazione nasce quindi dalla volontà di incrementare la conoscenza sul caffè. Al fine di poter offrire al pubblico un prodotto di ottima qualità ed eccellentemente preparato.

Per questo motivo, Lavazza ha creato oltre 30 anni fa il Training Center

Attraverso un programma didattico molto articolato, forma eccellenti professionisti. Inoltre sperimenta nuove forme di gusto al fine di garantire una qualità dell’espresso unica e sempre perfetta.

Il Training Center Lavazza di Torino è riconosciuto come sede didattica distaccata della prima Università di Scienze Gastronomiche. Fondata da Slow Food a Pollenzo, per i master sul caffè.

Si è poi sviluppato rapidamente prima in Europa e poi in Australia, nelle Americhe e in Estremo Oriente. Fino a contare oggi oltre 50 strutture a livello internazionale. Delle vere e proprie ambasciate dell’autentico espresso italiano nel mondo.

Partesa

Partesa è il network distributivo, parte del Gruppo Heineiken Italia. Specializzato nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Horeca.

Con oltre 20 anni d’esperienza e più di 60 mila clienti serviti in Italia, Partesa ha raggiunto la massima capillarità distributiva. Un attento portfolio di prodotti di qualità, servizi personalizzati oltre che una grande solidità logistica.

Un’azienda in movimento

Cresce con le esigenze del mercato, in grado di offrire un’innovativa politica commerciale con un’immagine da leader unica e riconoscibile in tutto il territorio nazionale.

La struttura composta da 9 Organizzazioni Commerciali, 41 depositi e un’ampia flotta di veicoli

Permette a Partesa di attribuire autonomia gestionale a ciascun polo della propria rete. Offrendo dalla sede centrale un valido supporto tecnico e commerciale nello sviluppo di attività di marketing, acquisti, logistica, risorse umane, formazione e amministrazione.

Nel mondo Partesa, la categoria Birra rappresenta il 35%

Il cui 70% è costituito a sua volta da birre del Gruppo. Partesa è presente sul mercato con un alto numero di referenze di fusti e bottiglie e con la proposizione dei corretti materiali di servizio.

L’azienda propone inoltre corsi di formazione per servire al meglio la birra. Fornisce il supporto per accrescere le vendite dei propri clienti.

Una delle carte vincenti per il business locale è l’importanza della conoscenza delle migliori proposte di abbinamento birra-cibo. Amministratore Delegato di Partesa è Riccardo Giuliani.

 

 

Fairtrade – La crisi il commercio equo comunque registra il +13,7%

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fairtrade

PADOVA – Arriva a quota 65 milioni il valore del venduto di prodotti Fairtrade in Italia nel 2012. Rispetto al 2011, nonostante la crisi, la crescita registrata è del +13,7 per cento.

In totale sono 720 i prodotti da commercio equo e solidale con marchio Fairtrade, . Con 130 aziende italiane di produzione e trasformazione coinvolte e cinquemila punti vendita in tutt’Italia.

Fairtrade contro la crisi

Crackers, ma anche biscotti, snack; barrette o mix di cereali per la colazione sono i prodotti più venduti. Con un aumento del +44 per cento. Il maggior incremento però arriva da gelati e dessert freschi: +159 per cento.

Aumenta il margine dei prodotti biologici, che da soli rappresentano il 54 per cento del totale dei prodotti venduti. In particolare grazie alle buone prestazioni dei prodotti a base di cacao (+65 per cento) e il caffè (+17 per cento).

Va bene anche la frutta secca

Quindi anacardi, noci e noci dell’Amazzonia in vari formati e mix hanno segnato un +12 per cento. Il prodotto più diffuso comunque restano le banane: con le circa 8.500 tonnellate vendute sono diventate un’abitudine di acquisto. 

«Con il 2012 i prodotti Fairtrade hanno continuato a crescere nonostante la difficile congiuntura economica. –  Questo e’ il commento di Paolo Pastore. Direttore operativo di Fairtrade Italia.

-Il connubio tra la sicurezza garantita da un sistema internazionale di certificazione e la qualità dei prodotti dimostra quanto la sostenibilità sia un plusvalore per le aziende che permette di accrescere il proprio business».

I dati saranno presentati il prossimo 19 giugno

In occasione dell’evento «Il sistema Fairtrade come elemento di innovazione e competitivita’ per le aziende» (ore 10.00-13.00, Starhotels E.c.ho., viale Doria 4, zona Stazione Centrale, Milano).

Modena – Il museo Caffè Cagliari, protagonista di “Musei da gustare”

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musei da gustare

MODENA – Torna anche quest’anno l’appuntamento, organizzato dalla Provincia di Modena, con Musei da gustare. L’iniziativa che apre le porte dei musei del modenese a tutti gli interessati.

Il museo-collezione Caffè Cagliari “Le macchine da caffè” partecipa alla manifestazione. Quest’anno poi ha un tema particolare. “Lontano e vicino: miti e mete del percorso”.

Musei da gustare: in mostra l’espresso

Il museo, uno dei più grandi al mondo dedicati al caffè espresso, aderisce all’iniziativa. Aprendo le porte sabato 8 e domenica 9 giugno. Per regalare così a tutti gli appassionati e ai curiosi una visita gratuita. Un viaggio alla scoperta del fascino del caffè.

Info: tel. 335 6917635, info@collezionecaffecagliari.it

Prato – Caffè che passione: due seminari per conoscerne i segreti

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fipe prato

PRATO – Giovedì 20 giugno e martedì 9 luglio due nuovi appuntamenti con il caffè. Dopo il grande successo del seminario organizzato lo scorso maggio, Fipe Prato presenta due nuove occasioni per imparare a conoscere il caffè.

Fipe Prato all’insegna della cultura del caffè

I corsi sono tenuti dagli esperti di Coind, uno dei maggiori produttori italiani di caffè a marchio del distributore. Inoltre sono suddivisi in due moduli per ciascuno dei quali è rilasciato un diverso attestato.

Il costo di partecipazione al seminario del pomeriggio è di 30 Euro. Include anche il materiale rilasciato al corsista.

E’ rilasciato inoltre un attestato di partecipazione.

Fipe Prato: contatti

Per iscrizioni e informazioni contattare la segreteria (Federazione Italiana Pubblici esercizi) – ref. Erika Tasselli – tel 0574/43801

oppure e-mail e.tasselli@confcommercioprato.it

 

Svizzera – Il colosso Ikea ritira dal mercato una tazza pericolosa

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lyda

BERNA – Il gigante svedese dell’arredamento Ikea invita i clienti in possesso di una tazza modello Lyda, venduta tra l’agosto 2012 e l’aprile 2013, a restituirla al più presto in un qualsiasi negozio.

Lyda: la tazza che si autodistrugge

Se vi si versa dentro del liquido caldo, infatti, la tazza può rompersi, con conseguente rischio di ustioni.

Ikea ha ricevuto una ventina di segnalazioni, secondo cui la tazza si è rotta durante l’uso.

In dieci casi di utilizzo, sono state pure riportate ferite, indica una nota odierna. I clienti che consegnano il prodotto in un negozio Ikea saranno subito rimborsati.

Attenzione alla tazza sensibile alle temperature

Nel momento in cui un consumatore si dovesse accorgere di possedere la tazza in questione, sarà meglio restituirla. A meno che non si sia così freddolosi da preferire assumersi il rischio di una scottatura.