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LEGGE E VENDING – La responsabilità sociale della Pubblica Amministrazione nella distribuzione automatica. Ecco le prime indicazioni in controtendenza sull’ “offerta economicamente più vantaggiosa” alla luce della giurisprudenza della Comunità europea

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Vi proponiamo un articolo lungo, ma di sicuro interesse per chi si occupa o vuole occuparsi di distribuzione automatica o vending in relazione alla Pubblica Amministrazione con l’analisi delle prime indicazioni in controtendenza sul tema della responsabilità sociale e, in particolare sul tema dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” alla luce della giurisprudenza della Comunità europea.
Scritto dagli avvocati Michela Bigonzoni e Andrea Netti dello Studio Interlex

Con il termine internazionale “vending” si indica l’inesplorato (o quasi) mondo della Distribuzione Automatica. Che infatti costituisce, solo negli ultimi quindici anni, la più vasta e capillare rete di rivendita di bibite e prodotti alimentari al minuto

Triestespresso

[1].

Perché, solo di recente il settore della Distribuzione Automatica ha iniziato ad uscire dall’anonimato

[2], diventando oggetto di studio e di interesse da parte di media, consumatori, fondi di investimento e della magistratura italiana. Tuttavia la conoscenza che i più hanno del settore è ancora molto approssimativa, se non addirittura superficiale.

Perché si deve evidenziare che, malgrado la crisi economica e finanziaria abbia profondamente colpito il nostro Bel Paese, il settore del vending ha fatto coraggiosamente fronte alle numerose difficoltà. Mantenendo una sostanziale stabilità (- 0,3% rispetto al 2012). Rilevandosi, per di più, una ottima cartina di tornasole della salute dell’imprenditoria italiana.

Il giro di affari sviluppato tramite l’erogazione di prodotti caldi, freddi, snack e food mediante distributori automatici, difatti, ammonta a circa 2,6 MLD di Euro e, non di meno, gli operatori economici hanno acquisito una maggiore sensibilità ai temi della sana alimentazione ed alla tutela ambientale, sebbene finora la propensione di acquisto tramite vending machine non è ancora alta

[3], ma senza dubbio, in futuro, si formerà un nuovo ed ampio bacino di utenti.

Ciò nonostante, le Pubbliche Amministrazioni perseverano nel predisporre Bandi di gara e Capitolati Tecnici in assenza di regole, in particolare, con riferimento all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, omettono di esplicitare criteri, sub-criteri di valutazione delle offerte ed i relativi pesi ponderali, nonché i metodi di formazione della graduatoria. 

A tal proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea

[4]ha espressamente affermato che i criteri di valutazione non devono mai conferire una libertà incondizionata di scelta alle stazioni appaltanti, bensì deve essere limitata attraverso la definizione di criteri specifici, correlati al servizio ed ai prodotti, nonché ”adeguatamente specifici ed obiettivamente quantificabili”.

Al contrario, la selezione operata dai decisori pubblici italiani si riduce unicamente alla offerta economica (il trend registrato è dai 60 agli 80 punti su 100), dunque, senza ispirarsi al corretto equilibrio tra qualità del servizio ed entità economica della concessione, con l’evidente rischio di ledere i diritti del consumatore e la marginalità delle imprese, oltre a determinare potenziali distorsioni della concorrenza, adozione di politiche e comportamenti al limite del lecito.

In breve, l’assegnazione del servizio di ristoro per mezzo distributori automatici nei luoghi della Pubblica Amministrazione, avviene generalmente a favore dell’operatore economico che, più di altri, ha ridotto (spesso in misura drastica) i prezzi e/o corrisponde un canone maggiore.

Una situazione che, nel tempo, si è evoluta come una vera e propria “guerriglia” tra i gestori al ribasso sui prezzi, determinando, da un lato, l’arricchimento dei soli committenti, dall’altro, ha lasciato spazi a comportamenti opportunistici da entrambe le parti (private e pubbliche), con il rischio di dover alla lunga tagliare in qualità e servizio.

Come combattere gli operatori non virtuosi? E come indirizzare i decisori pubblici nella corretta stesura dei Bandi e dei relativi Capitolati Tecnici?

Senz’altro la fase della improvvisazione deve dirsi chiusa ed il primo passo da compiere è la creazione di una fase di valutazione ex ante, valida e capace di orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche, la quale attualmente è assente sia per una percezione distorta da parte di quest’ultime del comparto vending, sia per la mancanza di un omogeno patrimonio di informazioni specifiche, specie di natura normativa.

Ciò costituirebbe la prima fase di una politica di responsabilizzazione volta a ridurre gli effetti distorsivi ed a garantire agli operatori economici un equilibrio economico finanziario complessivo (e con esso la remunerazione della gestione), nonché individuare e garantire standard di qualità rispetto alla Distribuzione Automatica.

Ragioni di ordine logico impongono, quindi, di esaminare in via preliminare gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, formulati in ordine alla delicata questione della distinzione tra “appalto di servizi” e “concessione di servizi”

[7], per comprendere le numerose difficoltà che gli addetti ai lavori incontrano lungo il loro percorso di indagine in tema di vending.

Sulla scorta del diritto comunitario, è innegabile che l’istituto della concessione è divenuto un prezioso strumento di cooperazione tra pubblico e privato, finalizzato al soddisfacimento degli interessi della collettività, nonché al contenimento ed alla riduzione dei costi per consentire, sul piano organizzativo, di attuare una forma di partnership con i privati nella gestione dei servizi.

[8]

Alla luce di tale mutamento, è sempre più sentita la necessità di colpire in maniera drastica le violazioni della concorrenza e, di conseguenza, di garantire, a favore di ogni potenziale offerente, un grado di pubblicità adeguato che permetta un’apertura del mercato ai servizi alla concorrenza, nonché il controllo dell’imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Da qui l’esigenza di tracciare chiaramente la distinzione tra la figura della concessione e quella dell’appalto.

Superata la posizione della dottrina classica

[9], basata sulla distinzione tra contratto e provvedimento, i recenti sviluppi legislativi italiani, sotto la pressione del diritto comunitario, sono totalmente alieni dalle questioni nominalistiche, ritenendo più corretto spostare la questione sul piano puramente economico.

Sintomatica, in questo senso, è la pronuncia del Consiglio di Stato

[10], la quale ha espressamente affermato che le concessioni di servizi pubblici, nel quadro del diritto comunitario, non si distinguono dagli appalti di servizi per il titolo provvedimentale dell’attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell’appalto, ma per il fenomeno di traslazione dell’alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato.

Con riguardo a quanto detto, è inequivocabile che si è in presenza di una concessione di servizi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, comma XII e 30 del D.Lgs. 163/2006, allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano, al contempo, che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione

[11]. Al contrario, si configura un “appalto di servizi” quando l’onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull’Amministrazione che direttamente liquida il corrispettivo al prestatore di servizi[12].

Ma c’è di più. La Commissione CE, cosciente dei notevoli cambiamenti

[13], è intervenuta sulla vexata quaestio con la Comunicazione interpretativa del 12 aprile 2000 sulle concessioni nel diritto comunitario[14].

L’istituzione comunitaria, a mente dell’art. 1, comma II, lett. d) della direttiva 93/37/CE, ha individuato l’elemento discretivo tra le due figure giuridiche in esame nel diritto di gestione, il quale consente al concessionario di percepire un corrispettivo dall’utente per un determinato periodo di tempo, nonché nel trasferimento della responsabilità della gestione

[15].

Sulla base delle considerazione testé svolte, la Commissione CE ha affermato che la concessione di servizi si configura ogni qualvolta che l’operatore si assume i rischi di gestione (in senso finanziario) del servizio rifacendosi sugli utenti, in particolare, per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone. In altri termini, l’alea del mancato funzionamento del meccanismo contrattuale è un elemento caratterizzante anche la concessione di servizi

[16].

Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, è ora possibile affrontare il tema della qualificazione giuridica del contratto con il quale la Pubblica Amministrazione affida a privati la distribuzione, attraverso apparecchi automatizzati, di bevande e prodotti alimentari nei propri locali.              

Il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa

[17], ha sostenuto che l’affidamento del servizio di somministrazione bevande ed altri prodotti a mezzo di distributori automatici nei locali di un ente pubblico è qualificabile come concessione di servizi, ossia come “un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30”[18].

Nel dettaglio, si rileva che, secondo i più recenti ed autorevoli indirizzi interpretativi, l’istituto della concessione di servizi si fonda sull’enucleazione della causa del contratto, evidenziandone la natura mista: finalità ed oggetto del contratto non sono esclusivamente costituiti dalla concessione in uso dei locali da parte dell’Amministrazione, al fine di installare apparecchi automatici di alimenti e bevande nei propri locali dietro il pagamento di un contributo; quanto, e soprattutto, dall’assunzione in capo all’impresa aggiudicataria di tutti gli oneri e degli obblighi afferenti la gestione del servizio di fornitura-somministrazione in questione

[19].

Pertanto, come è stato evidenziato più volte dalla giurisprudenza e dalla dottrina, l’interprete, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, deve servirsi dei seguenti elementi dirimenti: a) la circostanza per cui il rischio della gestione del servizio resta interamente in capo al soggetto affidatario, che è anche tenuto a corrispondere un importo pecuniario in favore dell’Amministrazione; b) il fatto che il servizio viene erogato non in favore della Pubblica Amministrazione, bensì della collettività di utenti della stessa (per esempio studenti, docenti, personale dipendente).

Appurato che la corretta qualificazione giuridica è in termini di “concessione di servizi” si deve chiarire che essa, benché sottratta all’applicazione dell’intero corpus di disposizioni in materia di Contratti Pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 D.Lgs. n. 163/2006, è comunque sottoposta all’identica disciplina del contenzioso dettata per i contratti e, quanto alla scelta del concessionario, “al rispetto dei principi desumibili dal Trattato

[20] e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dtrasparenza,adeguata pubblicitànon discriminazioneparità di trattamentomutuo riconoscimentoproporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.”[21].

Corollario dei suddetti principi sono le prescrizioni relative alla confezione dell’offerta ed alle modalità della sua presentazione, in particolare, la sua separazione dalla documentazione amministrativa.

Non di frequente, infatti, si registra nella prassi che i documenti attestanti i requisiti di ammissibilità (Busta A) non siano contenuti in una busta ben distinta da quelle contenenti l’offerta (Busta B per l’offerta tecnica e Busta C per l’offerta economica)

[22] e gli altri titoli valutabili, con la conseguenza che la fase di ammissione non si svolga in modo del tutto avulso dai condizionamenti derivanti da una precoce conoscenza dei contenuti economici e, in generale, afferenti il merito della partecipazione della impresa concorrente[23].

La separazione delle varie fasi, dunque, non ha natura meramente formale, bensì risponde all’esigenza di evitare che le scelte preliminari di individuazione degli ammessi e quelle successive di carattere valutativo (di individuazione, cioè della migliore offerta), entrino, fra loro, in regime di commistione, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell’attività amministrativa pubblica nella scelta del migliore offerente.

In estrema sintesi, sulla base della citata normativa e della giurisprudenza vagliata, deve reputarsi corretta la configurazione del servizio, costituito dalla installazione e dalla gestione di distributori automatici di bevande e di generi alimentari all’interno di strutture pubbliche, alla stregua di una “concessione di servizi” rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici con conseguente applicazione: 1) in ordine alla scelta del concessionario, dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici sopra ricordati (art. 30, comma III del D.Lgs. n. 163/2006); 2) del rito speciale di cui all’art. 119 del c.p.a. (ex art. 23 bis della legge n. 1034/1971 espressamente abrogato dall’art. 4 del IV allegato al Codice).

Concludendo, nonostante l’aridità dell’art. 30 D. Lgs. 163/2006, è stato possibile, in questo primo scritto, fornire agli operatori del settore le prime coordinate valide per navigare nelle acque poco limpide del sistema vending. Non a caso, i successivi contributi intendono illustrare ai decisori pubblici le corrette modalità di confezionamento dei bandi e dei disciplinari di gara, nel pieno rispetto dei principi comunitari e della disposizione sopra citata, nonché tenendo conto della difficile esigenza di contemperare costi vantaggiosi e qualità complessiva del servizio; aspetto quest’ultimo che necessariamente deve essere valutato e non dimenticato in una vecchia soffitta.

  

Avvocato Michela Bigonzoni e avvocato Andrea Netti dello Studio Interlex

 

Fonte: Giornale di informazione giuridica

 

LE NOTE AL TESTO

[1] Diffusa è la convinzione che i distributori automatici contrassegnano inequivocabilmente la nostra era ovvero quella della “scienza” e della tecnologia “avanzata”, eppure non è così. Non si nasconde che non è possibile individuare con certezza il periodo storico nel quale il primo distributore automatico sia stato ideato e costruito, date le numerose e disparate opinioni espresse sul tema. Secondo alcuni, l’invenzione risalerebbe al 1884 per opera di William Henry Fruen, il quale, all’interno della sua azienda di Bassett’s Creeke, progettò un distributore automatico di acqua con l’aspetto di un palazzo e fu collocato nella hall del lussuoso West Hotel di Minneapolis. Il primo distributore di dolciumi e caramelle (come non ricordare i noti “Tutti Frutti”), invece, sembra essere stato ideato nel 1888 da Thomas Adams Gum Company , il quale lo piazzò nelle stazioni ferroviarie di New York. Cfr. A. L. Bonfranceschi, Il primo distributore automatico, suhttp://daily.wired.it/news/tech/primo-distributore-automatico.html#content .

[2] Secondo i dati ufficiali pubblicati sul sito di CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), nel 2010 il fatturato complessivo è pari a circa 2,6 miliardi, suddivisibile nelle seguenti categorie di consumi: 33,2% acqua e bibite, 17, 2 % bevande calde, 14% snack dolci, 22.2% freschi, 7,5% snack salati e 7,5% personale care. In questa prospettiva, il governo Prodi-Visco, per mettere ordine nel settore e contrastare eventuali comportamenti evasivi (per esempio acquisti e vendite di merce in nero, particolarmente conveniente visto il ricarico fino a due cifre del settore), aveva previsto uno specifico sistema di tracciatura e memorizzazione degli acquisti dai distributori automatici (simile al sistema di gestione telematica degli apparecchi da gioco).

A più voci, al contrario, si sostiene che il primo distributore automatico sia stato inventato da Erone di Alessandria il quale nel 219 a.C., basandosi su lavori ed esperimenti noti da almeno tre secoli, mise a punto una macchina distributrice di acqua e di vino per cerimonie propiziatrici nei templi, azionata per mezzo di una moneta da cinque dracme (l’euro di allora) che, cadendo su una leva, apriva una valvola, erogando una determinata quantità di liquido. Infine, secondo altri il primo distributore automatico (in legno) sarebbe stato ufficialmente installato in Giappone nel 1904, destinato alla vendita di francobolli e cartoline. Per quanto concerne le origini dello sviluppo del settore della Distribuzione Automatica in Italia si rimanda alla lettura di un documento emesso da CONFIDA, Vending: oltre mezzo secolo di storia, su www.confida.com .

Attualmente,l’Italia è il maggior produttore europeo di distributori automatici e uno dei principali del mondo. Tra le numerose aziende operanti nel mercato in parola, ne ricordiamo alcune: “Lavazza” che nel 2003 lancia Lavazza Blue, ovvero il nuovo sistema per la distribuzione automatica con un innovativo sistema di estrazione, che garantisce il massimo dell’aroma e della cremosità, e un assortimento di cialde monodose per tutti i gusti; “Liomatic S.p.A.”, la prima azienda ad aver ottenuto la certificazione UNI EN ISO 22000:2005; “N&W Global Vending S.p.A. che ha conseguito nel 1997 la certificazione ambientale ISO 14001 e conta nel suo portafoglio oltre 100 brevetti; “Saeco International Group S.p.A.” che nel 1985 commercializza la prima macchina da caffè espresso completamente automatica.

[3] Sul tema si segnalano alcuni interessati progetti. “Sani e in forma” realizzato da CONFIDA finalizzato a sensibilizzare le imprese associate al rapporto alimentazione–salute. “Nutrivending – Distribuzioneautomatica di alimenti e promozione della salute” del 2007 patrocinato dalla regione Veneto, CONFIDA ed il Dipartimento di Sanità Animale – Università degli Studi di Padova. “BIOSNACK”, un progetto di educazione alimentare promosso dalla società DAM S.r.l. rivolto a scuole, Università, strutture sanitarie ed enti pubblici. “Medibreak”, un progetto che nasce in Puglia con la collaborazione della società Liomatic S.p.A. e la Fondazione Dieta Mediterranea Onlus con l’obiettivo di promuovere prodotti tipici della dieta mediterranea presso i consumatori del comparto “Away from home” mediante punti di ristoro personalizzati con allestimenti interattivi.

Inoltre si segnala l’acccordo tra il Ministero dell’Agricoltura e NAVSA, l’Associazione della distribuzione automatica francese. In questo modo i prodotti salutari e nutrizionalmente equilibrati, destinati ai distributori automatici, saranno contraddistinti dal marchio “Feel Good”. 

Infine, particolare attenzione al settore salute è stato espresso di recente anche dal Senato dello Stato della California. Anche questo organismo ha stabilito con un testo normativo che, a partire dal 2016, almeno la metà dei prodotti contenuti nelle vending machine dovrà essere conforme ai nuovi standard salutistici.

 

[4] Corte Giust. CE, sentenza del 4 dicembre 2003, causa C-448/01, EVN AG e Wienstrom vs. Republik Österreich.

 

[5] Con l’idioma anglosassone “dumping” si indica una procedura di vendita di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore rispetto quello di vendita (o, addirittura, a quello di produzione). Attualmente ad esempio le vendite in dumping sono disciplinate dalle norme internazionali antidumping, incluse progressivamente nell’ambito del General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT 1947), previste dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (GATT, 1994).

Nonché contemplate dal diritto comunitario a tutela della libera concorrenza) in quanto capaci di determinare gravi distorsioni sul mercato di importazione e di attribuire un vantaggio di base all’impresa importatrice nei confronti degli altri soggetti (produttori o esportatori) che operano nel mercato di importazione per lo stesso bene o servizio.

Non a caso, tale fenomeno viene solitamente paragonato alle comuni pratiche di concorrenza sleale, specie perché connesso al rischio di istituzione di un monopolio ed alla possibilità di danneggiare le imprese estere attraverso una politica di “prezzo predatorio”.

 

[6] Quasi il 10% delle consumazioni complessiva acquistate nel 2011 presso i distributori automatici, viene effettuato all’interno di strutture pubbliche. Ad esempio Istituti scolatici, Università, Ministeri, Enti Locali. Ma anche strutture ospedaliere, Corpi di polizia, Aeroporti e così via.

 

[7] Diversa è la distinzione all’interno dello stesso art. 30 D.Lgs. 163/2006. Perché la categoria delle concessioni di servizi non possono essere ricondotte ad un prototipo unitario. Infatti, è possibile distinguere all’interno della disposizione codicistica due tipologie di concessioni che si differenziano sia per l’oggetto che per la natura del servizio. Si tratta della “concessione di servizi a terzi” e della “concessione di diritti speciali o esclusivi”. Questo equivale alla cd. concessione di servizio pubblico.

 

[8] Cfr. A. Pavesi, Concessioni: aspetti problematici, in http://www.contratti-appalti.it/news/articoli, l’autore ricorda che la concessione, nella tradizione pubblicistica italiana, era utilizzata originariamente in modo elettivo per preservare alcune attività di particolare interesse pubblico dal libero gioco della concorrenza e consentiva di attribuire, intuitu personae, diritti speciali od esclusivi, in capo ai soggetti che avevano il compito precipuo di sostituire l’Amministrazione nel presidiare determinate attività ritenute strategiche per il benessere della collettività.

 

[9] Cfr. G. Greco, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, in F. G. Scoca – F.A. Roversi Monaco – G. Morbidelli, Sistema del diritto amministrativo italiano, Torino, Giappichelli, 2004; R. Caranta, Concessione di opere e di servizi, in Enc. Dir., Aggiornamento, vol. I, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 239 e ss.; C. Calvieri,Concessione e appalto di servizio pubblico come contratti pubblici nei cd. settori speciali ex esclusi. Il caso del trasporto pubblico, in www.federalismi.it, 26 settembre 2007.

 

[10] Cfr. Cons. St., Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2634.

 

[11] Cfr. Corte Giust. CE, sentenza del 18 luglio 2007, causa C-382/05, Commissione Ce vs. Italia, con nota di S. R. Masera, Appalto pubblico di servizi e concessione di servizi nella giurisprudenza comunitaria, in Urbanisti e Appalti, n. 5, 2008, pp. 579 e ss.; Corte Giust. CE, sentenza del 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen GmbH vs. Gemeinde Brixen e Stadtwerke Brixen AG; sentenza del 21 luglio 2005, causa C-231/03, Coname;

ord. 30 maggio 2002, causa C-358/00, Buchhändler-Vereinigung GmbH vs. Saur Verlag GmbH & Co. KG e. Die Deutsche Bibliothek; sentenza del 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Teleaustria Verlags GmbH e. Telefonadress GmbH vs. Telekom Austria AG. Nella giurisprudenza italiana cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. I, 9 gennaio 2007, n. 4; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 8 maggio 2007, n. 2580 con nota di F. Leggiadro, Concessione e appalto: il nocciolo duro della distinzione, in Urbanistica e Appalti, 2007, n. 978; T.A.R. Lazio, Latina, 5 maggio 2006, n. 310.

[12] Cfr. Corte Giust. CE, sentenza del 18 gennaio 2007, causa C-220/05, Jean Auroux e altri vs. Commune de Roanne, in Riv. Giur. Ed., 2007, pp. 3 e ss.; sentenza del 10 novembre 2005, causa C-29/04, Commissione vs. Repubblica d’Austria, con nota di M. Giovanelli, Divieto di affidamenti di servizi pubblici senza gara a società mista e ulteriore restrizione dell’in house providing, in Urbanistica e Appalti, 2006, 2, pp. 157 e ss. e con nota di M. Padellaro, Brevi notazioni a margine dei recenti sviluppi della giurisprudenza comunitaria in tema di appalti in house, inRiv. Amm. App., 2005, 4, pp. 325 e ss.. Nella giurisprudenza italiana cfr. Cons. St., Sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682; Cons. St., Sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377.

[13] Cfr. Punto 1.2 della Comunicazione “Negli ultimi anni, taluni fattori, quali le restrizioni di bilancio e la volontà di limitare l’intervento dei poteri pubblici e di rendere partecipe il settore pubblico delle esperienze e dei modi di funzionamento di quello privato hanno determinato il recupero di interesse per la concessione”. 

Cfr. anche F. Leggiadro, Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni ne diritto comunitario, in Urbanistica e Appalti, n. 10, 2000, pp. 1071 e ss.; D. Spinelli, L. Quarta, Appalti pubblici europei: la comunicazione interpretativa della commissione in tema di concessioni, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2000, pp. 585 e ss.; E. Vallania, Le innovazioni apportate dalla Comunicazione interpretativa della Commissione nel settore delle concessioni pubbliche, in Riv. Trim. App., n. 4, 2000, pp. 838 e ss.

 

[14] In GUCE, 29 aprile 2000, n. C-121.

 

[15] Punto 2.1.2 della Comunicazione.

 

[16] Punto 2.2 della Comunicazione.

 

[17] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682 con nota di F. Caponi, Distributori automatici: l’affidamento a terzi è qualificabile come concessione di servizi, su Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. Cons. Stato, Sez. III, 8 luglio 2011, n. 4128; Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3019; Cons. St., Sez. V, 22 marzo 2011, n. 1784; Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 222; Cons. Stato, Sez. V, 1° ottobre 2010, n. 7266; Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2010, n. 4311; Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806; Cons. St., Sez. V, 2 febbraio 2010, n. 445; Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8833; Cons. St., Sez.VI, 24 dicembre 2009, n. 8715; Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7259; Cons. Stato, 16 aprile 2003, n. 1993.

 

[18] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682.

 

[19] Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2012, n. 1534; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 716 con nota di C. Di Vincenzo, L’installazione e gestioni di distributori automatici può essere considerato servizio pubblico?, in Servizi, 2012; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 31 gennaio 2011, n. 32; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 gennaio 2010, n. 953; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 29 gennaio 2010, n. 430; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 17 maggio 2010, n. 1524 con nota di G. Ferrari,Dichiarazione di inefficacia del contratto dopo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, in Giornale Dir. Amm., 2010, 7, pp. 751 e ss.;

 T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 luglio 2010, n. 2313; T.A.R. Toscana, Sez. II, 20 dicembre 2010, n. 6781; T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 luglio 2010, n. 2313; T.A.R. Sicilia, Sez. V, 2 febbraio 2010, n. 445; T.A.R. Toscana, Sez. II, 30 settembre 2009, n. 1490;; T.A.R. Sicilia, Sez. VI, 24 dicembre 2009, n. 8715.; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 21 gennaio 2009, n. 81; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, ord. 16 gennaio 2009, n. 23; Trib. Genova, Sez. VI, 12 aprile 2006; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 13 giugno 2005, n. 980; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 9 marzo 2004, n. 107.

 

[20] Cfr. artt. 43 e 49 del Trattato. Secondo la Commissione CE il regime che deriva dalla disposizioni pertinenti del Trattato può essere riassunto nei seguenti obblighi: 1) fissazione delle norme applicabili alla selezione del partner privato; 2) la gara informale deve essere proceduta dalla pubblicazione dell’avviso contente i criteri di valutazione delle proposte, idonea a soddisfare i principi del diritto comunitario; 3) pubblicità adeguata riguardo all’intenzione di assegnare una concessione ed alle norme che regolamentano la selezione.

Questo perché può permettere un controllo della imparzialità nel corso della procedura, della messa in concorrenza reale degli operatori. Di quelli potenzialmente interessati e/o in grado di garantire lo svolgimento dei compiti in questione. Infine, del rispetto al principio di parità di trattamento di tutti i partecipanti nel corso della procedura di aggiudicazione. Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Cfr. anche Libro Verde sui PPP e sul diritto comunitario degli appalti e delle concessioni, Bruxelles, 30 aprile 2004, COM (2004) 327 della Commissione CE.

 

[21] Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 716.

 

[22] Analizzando gli ultimi Bandi di Gara sul comparto vending è emerso che, di frequente, le Amministrazioni Pubbliche non richiedano alcuna documentazione tecnica. Per contrasto svilendo ulteriormente l’aspetto qualitativo del servizio. A titolo di esempio, se ne citano alcuni. 

Bandi dell’Istituto Istruzione Superiore “Pontano Sansi – L. Leonardi” di Spoleto, Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Rionero in Vulture (PZ); Fondazione ONAOSI di Perugia; I.P.S.I.A. “G. Sacconi” – I.P.S.S.C.T. “A. Ceci”; Istituto di Istruzione Superiore – via delle Sette Chiese e D. D. Statale “Elio Tonelli” di Pesaro: infatti in alcuni casi si registra la totale assenza della distinzione in buste oppure la Busta B rappresenta l’offerta economica. In ogni caso, non vi è alcuna traccia della offerta tecnica.

 Inoltre

[23] Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, 31 gennaio 2011, n. 32; T.A.R. Lombardia, 29 gennaio 2010, n. 430.

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