giovedì 11 Aprile 2024
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Cassazione, condannato l’ad di una torrefazione «per molestia olfattiva»

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MILANO — Un pronunciamento della cassazione, relativo a una torrefazione, crea un precedente importante in materia di molestia olfattiva stabilendo che vi sono i presupposti perché scatti il reato anche qualora gli odori nauseabondi provengono da un impianto munito di regolare autorizzazione. Il principio, stabilito con la sentenza 12019, è  che non esiste una normativa statale che fissi delle soglie.

Dunque, il criterio di riferimento deve essere quello della «stretta tollerabilità».

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Come spiega Patrizia Maciocchi sul Sole 24 Ore, contro la tesi affermata, si era battuto l’amministratore delegato di una torrefazione di caffè, condannato per getto pericoloso di cose (articolo 674 del Codice penale); a causa della forte puzza diffusa dal caffè bruciato, di cui si erano lamentati gli abitanti della zona.

Il ricorrente era stato condannato malgrado l’impianto della società fosse autorizzato e le immissioni nei limiti.

Secondo il legale rappresentante, la condotta che gli era contestata avrebbe dovuto restare confinata in un ambito civilistico. Per la condanna in sede penale mancava anche l’elemento soggettivo del reato.

Non c’era, infatti, il profilo psicologico dell’azione incriminata. Perché l’imputato si era attenuto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, senza pensare di poter commettere in alcun modo un reato.

Il concetto di «stretta tollerabilità»

La Cassazione spiega però che il reato va valutato tenendo d’occhio l’asticella delle «stretta tollerabilità», a prescindere dal superamento di eventuali valori soglia fissati per legge.

Quando non esiste la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il mezzo per decidere se queste sono sopportabili o meno è la testimonianza diretta di chi è a conoscenza dei fatti, purché le dichiarazioni non siano del tutto soggettive o tecniche, ma relative a quanto oggettivamente percepito.

Nel caso esaminato, le immissioni considerate nella norma non erano riferibili, né potevano esserlo, agli odori, che si erano manifestati in maniera particolarmente molesta.

Chi abitava nei pressi della torrefazione aveva riferito di una puzza di caffè bruciato, soprattutto all’ora di pranzo. Tanto nauseante da provocare, in alcuni casi, il vomito.

Senza successo, l’imputato ha fatto presente che il giudice non aveva disposto nessun accertamento tecnico.

Per la Cassazione si sarebbe trattato di una verifica inutile, visto che la «molestia olfattiva non può essere accertata per via scientifica con qualsivoglia esame». Nessuno strumento sofisticato, dunque: nel caso dei cattivi odori ci si affida ai sensi.

L’imputato aveva invece proseguito l’ attività, senza adottare alcun accorgimento, ignorando gli esposti e le segnalazioni degli abitanti, dei quali era a conoscenza.

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