venerdì 19 Aprile 2024
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Bar: a Milano devono chiudere dalle 18 alle 6 fino a domenica 1º marzo per il Coronavirus

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato un’ordinanza con la quale, si dispongono una serie di provvedimenti per l’intero territorio della Lombardia.

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MILANO – Il Coronavirus è un nemico invisibile che si riflette sulle mascherine che molti anche a Milano indossano per le strade, nell’illusione di proteggersi dal contagio. Lavarsi le mani, evitare luoghi affollati e momenti di socializzazione: queste sono alcune regole di buon senso a cui attenersi. In più, la Regione Lombardia ha emanato un’ordinanza con la quale vieta l’apertura dopo le ore 18 dei locali milanesi. Un colpo di grazia per la movida e le casse del capoluogo lombardo (e anche agli spiriti). La comunicazione da mi-lorenteggio.com.

Regione Lombardia: i provvedimenti per fronteggiare il virus

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, hanno firmato un’ordinanza con la quale, si dispongono una serie di provvedimenti per l’intero territorio della Lombardia.

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In particolare, fatto salvo quanto gia’ disposto con le norme e le ordinanze per i Comuni compresi nella ‘zona rossa’ di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le seguenti disposizioni:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado; nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore; corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per gli anziani. A esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita’
formative svolte a distanza;

3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

4) la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

5) la previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale
della sanita’, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorita’ sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda la chiusura di tutte le attivita’ commerciali

Ad esclusione di quelle di pubblica utilita’ e dei servizi pubblici essenziali (di cui agli articoli I e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali
per l’acquisto dei beni di prima necessita’), le chiusure delle attivita’ commerciali sono disposte in questi termini:

– bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

– per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati e’ disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
– per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

“Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute – conclude l’ordinanza – può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione
dell’evoluzione epidemiologica. La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni”.

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