mercoledì 09 Luglio 2025

Fipe critica la sentenza del Consiglio di Stato sul consumo veloce nei negozi

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ROMA – Fipe critica la recente sentenza del Consiglio di Stato, che continua a delineare come elemento distintivo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, rispetto alla vendita con consumo immediato svolta dagli esercizi di vicinato e dai laboratori artigianali, unicamente il servizio assistito al tavolo. Sentenza che sembra andare contro pregresse pronunce del Tar del Lazio e contro gli stessi principi affermati dal Codice del Consumo.

E creare un indebito vantaggio per queste tipologie di attività rispetto agli obblighi a carico dei pubblici esercizi.

Ecco che cosa scrive la Fipe in una nota:

«Quel che più preoccupa è che, con la recente sentenza n. 8011/2019, neppure l’assenza della bilancia e, conseguentemente, dell’indicazione dei prezzi di vendita per unità di misura (che caratterizza l’attività dei laboratori artigianali e degli esercizi di vicinato alimentare) sono stati ritenuti indici dell’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione.

Vale la pena sottolineare che è il Codice del Consumo, all’art. 14, a prescrivere l’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura per gli esercizi commerciali (ivi compresi i laboratori artigianali e gli esercizi di vicinato alimentare), escludendo espressamente tra i destinatari solo gli esercizi che effettuano l’attività di somministrazione “tradizionale”, come bar e ristoranti.

E’ bene sottolineare che detta sentenza si pone in contrasto con numerose pronunce del Tar del Lazio, che ha sempre evidenziato, ragionevolmente, che la presenza o assenza dei camerieri che effettuino servizio al tavolo non esaurisce le caratteristiche e gli elementi che differenziano le diverse tipologie di attività, dovendosi, più genericamente, far riferimento all’assetto organizzativo dell’impresa (dovendo quindi prendere in considerazione anche gli arredi, le modalità di presentazione e offerta dei prodotti, oltreché il servizio al tavolo).

Si assiste dunque a un aperto contrasto tra chi – il Consiglio di Stato – continua inspiegabilmente ad allargare le maglie del consumo immediato, e chi – il Tar Lazio – avallando e valorizzando l’orientamento più volte espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, è più attento a ricordare che il consumo immediato svolto da esercizi di vicinato e artigiani alimentari rappresenta una mera modalità di fruizione di prodotti alimentari, necessariamente accessoria rispetto all’attività di vendita d’asporto o di laboratorio, che deve permanere prevalente rispetto al consumo in loco».

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