venerdì 12 Aprile 2024
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I gestori chiedono e la Fipe risponde: ecco tutte le Faq all’ultimo Dpcm

Il nuovo Dpcm del 14 gennaio ha fatto nascere nuovi dubbi nei gestori dei locali. Ma l'Associazione di categoria non li lascia da soli

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ROMA – Le domande più frequenti relative al Dpcm del 14 gennaio, risposte da Fipe. La Federazione italiana pubblici esercizi torna in aiuto dei gestori confusi dal susseguirsi di diversi provvedimenti in maniera repentina. I quesiti si moltiplicano più i mesi passano, ma non restano in sospeso.

Domande e risposte sul nuovo Dpcm: che succede ai locali che non rispettano le norme?

Buongiorno, sono il titolare di un bar. Cosa succede se non rispetto le prescrizioni del Dpcm?

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Il mancato rispetto delle misure restrittive imposte con il DPCM può comportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, del D.L. n. 33/2020 e dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, l’applicazione a carico dei trasgressori:

• di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro;
• nonché, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima.
Inoltre è bene precisare che l’Autorità di controllo, già all’atto dell’accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata).
Si consideri poi che, in alcuni casi, le violazioni potrebbero altresì comportare una responsabilità di tipo penale (delitto di epidemia colposa di cui agli articoli 438 e 452 c.p.).

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Altri quesiti

Ho un ristorante e la mia Regione è stata collocata in zona arancione. È possibile svolgere attività di mensa per i dipendenti di una ditta sulla base di un semplice contratto senza, tuttavia, possedere il codice ateco 56.29?

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c), del DPCM dello scorso 14 gennaio, nelle zone c.d. “arancioni”, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ma restano consentite le mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2).

Sul punto è bene segnalare che negli ultimi mesi alcune Prefetture, dando esclusivo rilievo all’esistenza di un rapporto contrattuale tra l’esercente e il committente, stanno avallando un’interpretazione secondo cui sarebbe consentito svolgere tali attività anche da parte di esercizi non titolari dello specifico codice ATECO.
Le consigliamo, quindi, di rivolgersi alla nostra Associazione territorialmente più vicina, per verificare il concreto orientamento della prefettura locale di riferimento.

Potete chiarire per quali attività trova applicazione il nuovo obbligo di sospendere l’attività di take away a partire dalle 18.00? Io ho un ristorante/bar con codice ateco prevalente 56.10.11

Il Dpcm dello scorso 14 gennaio ha previsto che gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) debbano sospendere il servizio di asporto alle 18.00.

La disposizione, tuttavia, non si applica agli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio ristoranti con cod. ATE 56.10.11), ai quali è consentito effettuare tale servizio fino alle 22.00.
Quanto detto vale sia per le Regioni collocate in area c.d. “gialla”, sia per quelle con fascia di rischio più alta (“arancione” e “rossa”).
Dunque la sua attività, non avendo come codice ATECO prevalente nessuno dei due sopra indicati, non sembra rientrare nell’obbligo di sospendere il take away alle ore 18.00.
Tuttavia, occorre ricordare che la ristorazione con consegna domicilio (delivery) resta consentita senza alcuna restrizione oraria.

Domande: Salve, la mia Regione è stata appena collocata in zona rossa. Fino a quando è valida la nuova classificazione delle Regioni per fasce di rischio?

Sul punto è possibile consultare la news e un agevole specchietto che riassume, con riferimento ai pubblici esercizi, le misure restrittive applicabili in base alla fascia di rischio.
In estrema sintesi, ai sensi delle ord. del Ministero della Salute del 16.01.2021, a partire dal 17 e fino al 31 gennaio 2021:

– sono collocate in area c.d. “arancione”: le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta
– sono invece in area c.d. “rossa”: la Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia.

È bene altresì tenere presente che, ai sensi delle ord. dello stesso Ministero dell’ 8.01.2021 (e dell’art. 14, comma 3, del DPCM del 14 gennaio 2021), fino al 24 gennaio p.v. – salvo che intervenga una nuova ordinanza che disponga diversamente – restano altresì in zona arancione Veneto, Emilia Romagna e Calabria.

Buongiorno, volevo sapere se il nuovo DPCM ha confermato la sospensione delle attività di sale giochi e, in caso affermativo, fino a quando?

Sì, ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. l), del DPCM del 14 gennaio 2021, è confermata la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti, ad es. a mero titolo esemplificativo, le slot ubicate presso un pubblico esercizio dovranno dunque restare disattivate.
Le disposizioni del suindicato DPCM, tra cui quella citata, sono in vigore già dal 16 gennaio 2021 e – salvo nuovo provvedimento – saranno efficaci fino al prossimo 5 marzo.

Salve, con il nuovo DPCM è confermata la chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive?

Sì, l’art. 1, comma 10, lett. ff) del DPCM del 14 gennaio 2021 prevede che, su tutto il territorio nazionale, siano chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli, tabacchi, edicole e librerie.
Per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorre considerare che la suindicata norma è stata oggetto di interpretazioni di segno opposto da parte delle autorità locali:

• alcune ritengono che rientrino nell’obbligo di chiusura nelle giornate festive e prefestive anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate nei centri commerciali, in quanto non espressamente indicate tra le ipotesi derogatorie;
• in altre, invece, che possano restare aperte, con motivazioni diverse, tra cui (i) la possibilità di ritenerle comprese nel concetto “di punti vendita di generi alimentari” ovvero (ii) ritenendo che le stesse siano regolate da una disposizione diversa del suindicato DPCM (vale a dire l’art. 1, comma 10, lett. gg) che ne consente l’apertura – sebbene solo nelle zone gialle – fino alle ore 18.

Tutto ciò considerato, le consigliamo quindi di rivolgersi alla nostra Associazione territorialmente più vicina, per verificare il concreto orientamento della prefettura locale di riferimento.

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