sabato 06 Dicembre 2025

EUDR, Consiglio e Parlamento raggiungono un accordo, che va ora approvato entro l’anno: via libera a proroga, semplificazioni, riesame entro il 30 aprile 2026

Nel quadro dell'accordo, l'obbligo e la responsabilità di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza richiesta riguarderà esclusivamente gli operatori che immettono per la prima volta il prodotto sul mercato. I colegislatori hanno convenuto che solo il primo operatore a valle nella catena di approvvigionamento sarà responsabile della raccolta e del mantenimento del numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza originale, anziché della sua trasmissione a valle della catena. È stata inoltre chiarita la dichiarazione semplificata per i micro e piccoli operatori primari: questi presenteranno solo una dichiarazione semplificata una tantum e riceveranno un identificativo della dichiarazione, che sarà sufficiente ai fini della tracciabilità. Prima di entrare in vigore e sostituire l'attuale regolamento sulla deforestazione, l'accordo provvisorio dovrà ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni

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BRUXELLES, Belgio – Giovedì 4 dicembre, la presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una revisione puntuale del regolamento dell’UE relativo ai prodotti a deforestazione zero (EUDR). L’obiettivo è semplificare l’attuazione delle norme vigenti e rinviarne l’applicazione per consentire agli operatori, ai commercianti e alle autorità di prepararsi adeguatamente.

A seguito delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dai portatori di interessi in merito alla preparazione delle imprese e delle amministrazioni come anche alle questioni tecniche relative al nuovo sistema di informazione, i colegislatori hanno espresso sostegno alla semplificazione puntuale del processo di dovuta diligenza da parte della Commissione.

Hanno inoltre soppresso il “periodo di grazia” inizialmente proposto dalla Commissione per le grandi e medie imprese, optando invece per una chiara proroga della data di applicazione per tutti gli operatori fino al 30 dicembre 2026, con un ulteriore periodo di riserva di sei mesi per i micro e i piccoli operatori.

Elementi principali dell’accordo

Le due istituzioni avevano mandati molto simili per quanto riguarda la proroga della data di applicazione del regolamento e l’introduzione di ulteriori misure di semplificazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi, preservando al tempo stesso gli obiettivi del regolamento.

Nel quadro dell’accordo, l’obbligo e la responsabilità di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza richiesta riguarderà esclusivamente gli operatori che immettono per la prima volta il prodotto sul mercato. I colegislatori hanno convenuto che solo il primo operatore a valle nella catena di approvvigionamento sarà responsabile della raccolta e del mantenimento del numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza originale, anziché della sua trasmissione a valle della catena.

È stata inoltre chiarita la dichiarazione semplificata per i micro e piccoli operatori primari: questi presenteranno solo una dichiarazione semplificata una tantum e riceveranno un identificativo della dichiarazione, che sarà sufficiente ai fini della tracciabilità.

Entrambi i colegislatori hanno inoltre sottolineato l’importanza di garantire uno scambio continuo con gli esperti, i portatori di interessi e tutti gli operatori pertinenti in merito all’attuazione dell’EUDR. Ciò dovrebbe avvenire nell’ambito dell’attuale quadro del gruppo di esperti della Commissione/della piattaforma multilaterale dei portatori di interessi sulla protezione e il ripristino delle foreste del pianeta. Entrambe le istituzioni hanno inoltre convenuto di imporre alle autorità competenti di segnalare alla Commissione perturbazioni significative dei sistemi informatici per garantire il corretto funzionamento del sistema, assicurando allo stesso tempo flessibilità per ridurre al minimo gli oneri amministrativi.

Nel tentativo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, i colegislatori hanno inoltre convenuto di eliminare alcuni prodotti stampati (come libri, giornali, immagini stampate) dall’ambito di applicazione del regolamento, rispecchiando il limitato rischio di deforestazione associato a tali articoli.

La Commissione europea è stata incaricata da entrambi i colegislatori di effettuare un riesame a scopo di semplificazione e di presentare una relazione entro il 30 aprile 2026. La relazione dovrebbe valutare l’impatto e gli oneri amministrativi dell’EUDR, in particolare per gli operatori più piccoli, e indicare le modalità per affrontare i problemi individuati, anche attraverso orientamenti e miglioramenti del sistema di informazione. La relazione dovrebbe essere corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.

Prossime tappe

Prima di entrare in vigore e sostituire l’attuale regolamento sulla deforestazione, l’accordo provvisorio dovrà ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni.

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