giovedì 11 Aprile 2024
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Vending: a Ischia un’ordinanza del sindaco vieta in alcune zone l’installazione delle macchinette

La disposizione: "Resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione"

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La recente disposizione vieta in diverse zone l’installazione degli apparecchi per la vendita di prodotti alimentari e non a Ischia. Il sindaco del comune, Enzo Fernandino, lancia l’iniziativa volta a tutelare il decoro e le caratteristiche ambientali e architettoniche del centro e di altre aree di interesse, ma anche a prevenire problemi di ordine pubblico. Sull’intero territorio divieto nelle ore notturne: i distributori potranno funzionare esclusivamente dalle 7.00 alle 21.00. Leggiamo di seguito la prima parte dell’articolo pubblicato sul portale Il Dispari.

Il divieto dell’installazione delle vending machine

ISCHIA- Da Enzo Ferrandino arriva un giro di vite alla installazione di distributori automatici per la vendita di prodotti alimentari e non (con un occhio di riguardo agli alcolici). Una iniziativa volta a tutelare il decoro e le caratteristiche storiche ed ambientali delle zone del centro o di altre aree di particolare interesse, ma anche ad evitare problemi di ordine pubblico, in particolare nelle ore notturne.

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L’ordinanza sindacale di Ferrandino che detta nuove “disposizioni in ordine agli esercizi di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici”, richiama la normativa in materia, che prevede espressamente:

“Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività”.

“Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità”.

“In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione”.

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