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Cosa prevede il provvedimento del Governo per i pubblici esercizi e stabilimenti balneari

Per agevolare la comprensione delle misure di prevenzione stabilite nell’allegato 17 del Dpcm in commento, la Federazione ha realizzato apposite check lists per la ristorazione e per gli stabilimenti balneari

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ROMA – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 17 maggio 2020 che, tra l’altro, dà il via libera alla riapertura delle attività dei servizi di ristorazione e degli stabilimenti balneari, a partire da oggi (18 maggio) e fino al prossimo 14 giugno.

In particolare, il Provvedimento, per quel che concerne i pubblici esercizi, dispone che:

– sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56 fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). A condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

E che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

– continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (cod. Ateco. 56.29), che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Nonché la ristorazione con asporto. Fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

– restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti. Con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

– sono consentite le attività degli stabilimenti balneari a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera mm). Fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale; garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro. Secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità;

– restano invece sospese le discoteche e i locali assimilati, sale giochi, sale scommesse e sale bingo

E’ bene, inoltre, segnalare che tutti gli esercizi di cui è consentito l’esercizio dell’attività imprenditoriale dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, di cui all’Allegato 12 del Decreto in oggetto.

Per agevolare la comprensione delle misure di prevenzione stabilite nell’allegato 17 del Dpcm in commento, la Federazione ha realizzato apposite check lists per la ristorazione e per gli stabilimenti balneari. (a tal proposito è bene ricordare, tuttavia, che ogni Regione ha facoltà di differenziare le misure di prevenzione applicabili nel proprio territorio, prevedendo specifici protocolli o linee guida).

Infine, si è ritenuto opportuno predisporre una cartellonistica per i clienti dei locali di somministrazione, al fine di renderli pienamente edotti sui comportamenti principali da tenere.

Per tutti i dettagli, si rinvia alla Circolare Fipe n. 69/2020 e alla lettura integrale del Provvedimento

Si consiglia per maggiori dettagli rivolgersi alla Fipe territoriale di competenza https://www.fipe.it/territorio.html

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