lunedì 15 Aprile 2024
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Dcpm 10 aprile: Fipe spiega come interpretare il decreto in ogni singola regione

Scendiamo nel dettaglio delle norme di limitazione del contagio contenute nel Dcpm del 10 aprile. Di seguito, un breve resoconto in ordine ai più significativi provvedimenti da ultimo adottati, con evidenza delle misure di maggior interesse per il comparto dei pubblici esercizi.

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ROMA – A seguito dell’emanazione del Dpcm dello scorso 10 aprile – che ha riordinato in un unico testo normativo le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica applicabili a cittadini e imprese fino al 3 maggio 2020 (cfr. Circolare Fipe n. 54/2020) – diverse amministrazioni regionali hanno deciso, conseguentemente, di aggiornare o modificare la normativa applicabile a livello locale, talvolta prevedendo misure ancor più restrittive rispetto al contesto normativo nazionale.

Di seguito, un breve resoconto in ordine ai più significativi provvedimenti da ultimo adottati, con evidenza delle misure di maggior interesse per il comparto dei pubblici esercizi.

Amministrazioni regionali: ogni caso a sè

Abruzzo: Ordinanza n. 36 del 13 aprile 2020

Il Provvedimento prevede nuove misure restrittive sul territorio regionale, tra cui la chiusura al pubblico dei parchi acquatici, degli stabilimenti balneari e delle relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanze, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza; gli operatori turistico-balneari ed il personale addetto, al fine di tutelare le risorse naturali del mare e della costa, sono autorizzati ad effettuare i necessari ed urgenti lavori nelle aree demaniali in concessione per avviare a smaltimento/recupero i rifiuti spiaggiati accumulatisi a seguito dei recenti fenomeni di maltempo; tutto ciò ferma restando la preventiva attuazione delle azioni e modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali già adottati.

Bolzano: Ordinanza n. 20 del 13 aprile 2020

L’amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano ha riordinato in un unico provvedimento le misure di contenimento applicabili sul territorio provinciale, fissandone l’efficacia fino al 3 maggio 2020. Il Provvedimento, tra l’latro, dispone:

– obbligo di utilizzo di mascherina o di indumento volto a coprire naso e bocca per chiunque si rechi al di fuori della propria abitazione;

– si conferma la chiusura di discoteche, locali assimilati, oltre a pub, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, nonché la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, purché siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto;

– restano chiusi altresì tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presso le aree di servizio, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi anche i bar presso gli ospedali, le case di cura e le strutture assimilate;

– le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo fra il Governo e le parti sociali.

Amministrazioni regionali, l’Emilia Romagna

Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020

Il Provvedimento riordina le misure restrittive applicabili sul territorio regionale, estendendone l’efficacia fino al prossimo 3 maggio. Per quel che concerne i pubblici esercizi:

– viene esteso l’obbligo di sospendere l’attività dei servizi di ristorazione, già previsto dal Dpcm 10 aprile 2020, a tutti gli esercizi che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelli che prevedono l’asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie. Le aziende che preparano cibi da asporto all’interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. È sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del Dpcm 10 aprile 2020;

– possibilità di fare delivery anche nelle giornate festive del 25 aprile e del 1° maggio;

– si prevede la chiusura al pubblico degli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza.

Friuli Venezia Giulia: cosa prevedono le amministrazioni regionali

Ordinanza del 13 aprile 2020

L’Ordinanza prevede ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, tra cui:

– l’obbligo di indossare una mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca per chiunque si rechi al di fuori della propria abitazione, e per chiunque faccia ingresso all’interno degli esercizi commerciali di generi alimentari (obbligatorio anche l’utilizzo di guanti monouso);

– la chiusura nelle giornate domenicali e festive di tutti gli esercizi commerciali (eccezion fatta per farmacie, parafarmacie, edicole e aree di servizio lunga la rete autostradale, portuale e interportuale;

– possibilità di fare delivery anche nelle giornate domenicali e festive: la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali, pertanto si dispone che l’incaricato della consegna sia tenuto ad indossare mascherina e guanti monouso e che sia l’incaricato, sia il destinatario mantengano comunque la distanza interpersonale di almeno un metro.

Liguria: Decreto n. 18 del 13 aprile 2020

Il Decreto autorizza sul territorio ligure le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari, oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

– svolgimento all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;

– l’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei.

Piemonte: Decreto n. 43 del 13 aprile 2020

L’Amministrazione regionale ha deciso di riordinare le misure restrittive applicabili lungo il territorio regionale, estendendone l’efficacia fino al prossimo 3 maggio. Tra le diverse disposizioni, si prevede:

– l’obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali dell’uso di mascherina e guanti monouso. Ciò vale anche per gli operatori che effettuano le consegne a domicilio;

– la conferma della sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione dei servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, dei servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragile della popolazione, garantendo il rispetto delle misure previste dall’accordo Governo-Parti sociali del 14.03.2020. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

– la conferma della chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché quelle situate nelle aree di servizio stradali, con esclusione di quelle poste lungo le autostrade che, quindi, restano aperte al pubblico, ma con la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

– si raccomanda, che nelle attività commerciali al chiuso e all’aperto e su tutti i mezzi di trasporto pubblico – anche non di linea – i clienti accedano se provvisti di mascherine.

Sardegna, tra le amministrazioni regionali

Ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020

Il Provvedimento dispone la proroga fino al prossimo 3 maggio delle misure di contenimento già adottate con le precedenti Ordinanze, con alcune modifiche. Tra le novità, si segnalano la previsione dell’obbligo di indossare idonea mascherina e guanti monouso per chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale, che devono essere mantenuti per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura, e la chiusura degli esercizi commerciali nelle giornate festive del 25 aprile e del primo maggio, fatte salve farmacie e parafarmacie. Resta consentita, anche nelle giornate festive, l’attività di consegna a domicilio.

Sicilia: Ordinanza n. 16 dell’11 aprile 2020

L’amministrazione regionale ha previsto ulteriori misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, che si aggiungono a quelle previste a livello nazionale con il Dpcm del 10 aprile 2020. Si prevedono, tra l’altro, l’utilizzo obbligatorio di guanti monouso e mascherine per gli operatori degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari, e la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Toscana: Ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020

Il Provvedimento reca ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus Covid-19. In particolare, si prevede l’obbligo per il datore di lavoro di fornire ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso. L’accesso agli esercizi è consentito solo a chi indossa una mascherina protettiva; occorre inoltre affiggere cartelli idonei all’ingresso che avvertano la clientela della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m.

Veneto: Ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020

L’Ordinanza prevede ulteriori misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, che si aggiungono a quelle previste a livello nazionale con il DPCM 10 aprile 2020. Tra le diverse disposizioni, si prevede:

– la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;

– l’obbligo di utilizzare guanti monouso e mascherine o altri dispositivi idonei alla copertura di naso e bocca per chiunque si sposti all’esterno della propria abitazione;

– il distanziamento di almeno 2 metri (oltre all’obbligo di indossare mascherine e guanti) per chiunque si rechi nei punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi (i dispositivi, in mancanza di disponibilità del compratore, dovranno esser forniti dal venditore);

– la conferma della possibilità di svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande con consegna a domicilio.

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