sabato 13 Aprile 2024
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Domande e risposte della Fipe sulle ultime disposizioni dettate dal decreto di Draghi

I dubbi anche comprensibili di molti gestori trovano risposta nei chiarimenti forniti dalla Federazione italiana pubblici esercizi, sempre aggiornata sulle nuove disposizioni governative

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ROMA – Cambia il Dpcm, cambiano le regole e si moltiplicano i dubbi degli esercenti, che si ritrovano ancora una volta a fronteggiare le misure aggiornate dal Governo per ridurre il numero dei contagi. Per riuscire a rispettare tutto in maniera precisa, tornano le Faq a cui cerca di rispondere Fipe sul suo sito.

Faq: a domanda risposta

– Ho un bar in centro città, se ho ben capito fino al 6 di aprile posso fare solo delivery e take away. Nell’ambito del servizio d’asporto i miei clienti possono usufruire dei servizi igienici?

Triestespresso

È bene premettere che ai sensi del D.L. n. 30/2021, per quel che concerne il settore dei servizi di ristorazione, per tutto il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, il regime previsto per le zone arancioni e per le zone rosse (che è il medesimo – artt. 37 e 46 del DPCM del 2 marzo 2021) troverà eccezionalmente applicazione anche per i territori collocati in zona gialla. Dunque, eccezion fatta per i territori collocati in zona bianca (allo stato solo la Regione Sardegna), nel periodo indicato sono consentiti solo il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle 22.00, salvo gli esercizi con codice ATECO prevalente 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – che devono invece sospendere il servizio alle 18.00).

In merito a quanto richiesto, occorre considerare che con una specifica FAQ, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato che nell’ambito del servizio d’asporto presso un’attività di bar o di ristorante l’uso dei servizi igienici non può essere consentito ai clienti, salvo casi di assoluta necessità. L’esercente, infatti, può consentire agli avventori di fare ingresso nei locali per il solo tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

Si segnala, tuttavia, che in alcune realtà territoriali le Prefetture hanno fornito una lettura meno restrittiva. Si consiglia, pertanto, di rivolgersi alla nostra Associazione territoriale più vicina, per verificare il concreto orientamento delle Autorità locali.

– Ho una pasticceria e, date le dimensioni del mio locale, se applicassi le misure restrittive, avrei una riduzione di clientela decisamente rilevante. Cosa succede se non rispetto le misure di sicurezza?

Il mancato rispetto delle misure restrittive imposte con il DPCM può comportare, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020 (conv. con modificazioni in L. 35/2020), l’applicazione a carico dei trasgressori: di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro;
nonché, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima.

Inoltre è bene precisare che l’Autorità di controllo, già all’atto dell’accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata).

Si consideri poi che, in alcuni casi, le violazioni potrebbero altresì comportare una responsabilità di tipo penale (delitto di epidemia colposa di cui agli articoli 438 e 452 c.p.).

Altro quesito

– Ho un ristorante e a causa del nuovo D.L. devo applicare le misure della zona rossa. È possibile svolgere presso il mio locale attività di mensa per i dipendenti di una ditta sulla base di un semplice contratto?

Il Ministero dell’Interno, da ultimo con Circolare dello scorso 6 marzo, ha ribadito che deve ritenersi consentito – anche in zona arancione e rossa – lo svolgimento dell’attività di ristorazione al tavolo all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, a condizione che l’esercente e il datore di lavoro abbiano instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.

Dunque, alla luce di quanto osservato dal Ministero, l’attività di “mensa” può essere svolta non solo da imprese con specifico codice ATECO 56.29.1 (mense) o 56.29.2 (catering continuativo su base contrattuale), ma anche da parte di esercizi che abbiano stipulato con il committente-datore di lavoro uno specifico accordo contrattuale, e sempre che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio (scarica il cartello Fipe).

Al fine di agevolare le eventuali attività di controllo, è opportuno che gli operatori della ristorazione tengano in pronta visione: copia del contratto sottoscritto tra esercente e datore di lavoro; elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio.

La nota Ministeriale, invece, esclude espressamente la possibilità che le medesime attività possano esser fornite – sempre sulla base di un contratto – anche nei confronti di un libero professionista (o di un titolare di partita IVA), in quanto difetterebbe un elemento imprescindibile delle attività di mensa o di catering continuativo, costituito dalla “collettività”.

Potete chiarire per quali attività trova applicazione l’obbligo di sospendere il take away a partire dalle 18.00? Io sono di Bologna e ho una pasticceria con codice ateco prevalente 56.10.30

Il DPCM del 2 marzo 2021 ha confermato l’obbligo di sospendere il servizio d’asporto alle ore 18.00 per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche). Tutti gli altri esercizi di ristorazione possono invece effettuare il medesimo servizio fino alle 22.00 dovendo, tuttavia, ricordare ai fruitori che, in ogni caso, non è consentito il consumo nelle adiacenze del locale e dopo le ore 18, neppure in strade e piazze.

La disposizione, contenuta negli articoli 27, 37 e 46 del citato DPCM, si applica sia nelle zone gialle, che in quelle arancioni e rosse (non invece in zona bianca).

Pertanto, la sua pasticceria con codice ATECO prevalente 56.10.30, può fornire il servizio d’asporto fino alle ore 22.00, fatte salve eventuali disposizioni maggiormente restrittive previste a livello locale.

Per maggiori informazioni la invitiamo a rivolgersi alla nostra Associazione territoriale più vicina.

Faq: a seguito dei nuovi D.L. e DPCM, è da ritenere confermata la sospensione delle attività di sale giochi? In caso affermativo, fino a quando?

L’art. 20 del DPCM 2 marzo 2021, ha confermato la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti. A mero titolo esemplificativo, le slot ubicate presso un pubblico esercizio dovranno dunque restare disattivate.

La disposizione, salvo ulteriori proroghe, sarà efficace fino al prossimo 6 aprile e trova applicazione in tutta Italia, con eccezione dei territori collocati in zona bianca (allo stato solo la Regione Sardegna).

Il mio ristorante si trova all’interno di un centro commerciale, con le nuove restrizioni posso effettuare delivery e take away durante la settimana?

È bene premettere che ai sensi del D.L. n. 30/2021, e del DPCM del 2 marzo 2021, per quel che concerne il settore dei servizi di ristorazione, per tutto il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, in tutto il territorio nazionale – con eccezione dei territori in zona bianca – sono consentiti solo il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle 22.00, salvo gli esercizi con codice ATECO prevalente 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – che devono invece sospendere il servizio alle 18.00).

Ciò premesso, è ragionevole ritenere che tale dettato normativo trovi applicazione anche nei confronti delle attività di ristorazione collocate all’interno di un centro commerciale et similia.

Sembra opportuno, tuttavia, operare una distinzione tra le giornate feriali e quelle festive e prefestive:

nel primo caso – quindi dal lunedì al venerdì – non vi è dubbio in ordine all’applicazione della norma descritta, ai sensi della quale, dunque, un ristorante, anche se all’interno di un centro commerciale, può fornire, fino alle ore 22, il servizio del take away, e, senza limitazioni orarie, quello del delivery;
per quel che concerne le giornate festive e prefestive, occorre considerare che l’art. 26, comma 2 del richiamato DPCM ha confermato la chiusura in tali giornate degli esercizi commerciali all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. L’interpretazione più ragionevole del dato normativo consente di ritenere che, anche in tale contesto, le attività di ristorazione possano fornire i servizi di take away e delivery, tuttavia, poiché il controllo sul rispetto dell’esecuzione delle norme è riservato alle Prefetture locali, la invitiamo a contattare la nostra associazione territoriale più vicina, per verificare il concreto orientamento locale.

– Sono titolare di un ristorante in un’area di servizio lungo una strada extraurbana, posso rimanere aperto e far consumare i clienti nel locale oppure anche io sono costretto ad effettuare solo delivery e take away?

Ai sensi degli artt. 27, 37 e 46 del DPCM 2 marzo 2021, restano aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro.

Come confermato dalle FAQ pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio dei Ministri, la disposizione non trova applicazione per gli esercizi in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza, per i quali, pertanto, trova applicazione il regime giuridico relativo agli ordinari esercizi di ristorazione.

Ragion per cui, presso il suo esercizio, ai sensi del D.L. n. 30/2021, e del DPCM del 2 marzo 2021, per tutto il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale – con eccezione dei territori in zona bianca – sono consentiti solo il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle 22.00).

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