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Dpcm Covid-19 dell’11 giugno con tutte le novità per bar, ristoranti e pubblici esercizi

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ROMA – Nella notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 11 giugno 2020 che definisce ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito le novità di maggior rilievo per i pubblici esercizi:

Triestespresso

-restano consentite le attività dei servizi di ristorazione che devono esser svolte nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati delle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (cfr. check list ristorazione elaborata dalla Federazione sulla base delle linee guida adottate in data 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e allegate al DPCM in parola).

Restano altresì consentite la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Inoltre, continuano ad esser consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (cod. Ateco 56.29) che garantiscono la distanza interpersonale di almeno un metro, e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

– rimangono consentite le attività degli stabilimenti balneari, sempre a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino specifici protocolli o le linee guida (adottati dalle stesse Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome) dettanti le misure di prevenzione volte a prevenire o ridurre il rischio di contagio (cfr. check list stabilimenti balneari);

– restano invece sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso. Sul punto tuttavia è bene evidenziare che “le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività”.

Stando al tenore letterale di tale disposizione, sembra ragionevole ritenere che le Regioni conservino la facoltà di dare il via libera alle attività delle discoteche, anche in considerazione della specificità del proprio territorio e della relativa situazione epidemiologica.

Ne è prova l’introduzione, nelle linee guida per la ripresa delle attività economiche della Conferenza delle Regioni dell’11 giugno 2020, della specifica scheda relativa alle discoteche, ove sono indicate le misure di prevenzione da adottare al momento che sarà consentita la ripresa delle attività (cfr. check list discoteche);

– è consentita la ripresa delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, condizionata, anche in questo caso, al preventivo accertamento, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, della compatibilità di tali attività con la situazione epidemiologica dei relativi territori, e quindi all’adozione di specifici protocolli o linee guida (cfr. check list sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse).

Con riferimento alle check lists di cui sopra, è bene precisare che le Regioni conservano la duplice facoltà di recepire integralmente le linee guida della conferenza delle Regioni o di prevedere diverse misure di prevenzione (anche più stringenti), se del caso, con protocolli ad hoc, in considerazione della specifica situazione epidemiologica del relativo territorio regionale. Per maggiori informazioni, si consiglia, pertanto, di rivolgersi alle nostre associazioni territoriali di riferimento.

Si segnala, inoltre, che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, dovranno altresì rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’Allegato 12 del Decreto in oggetto.

Per le restanti disposizioni del Decreto in commento, si rinvia alla lettura integrale del testo.

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