venerdì 29 Marzo 2024
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Ecco come tutte le aziende possono accedere al credito per il bonus pubblicità per il 2020

Il modello e le istruzioni sono disponibili sia sul sito dell'Agenzia delle Entrate che su quello del Dipartimento per l'Informazione. A tal proposito, l'Agenzia ricorda che il credito in esame, istituito dall'art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, è rivolto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche su Comunicaffè che è testata depositata in Tribunale

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MILANO – Torna l’appuntamento per restare informati sulle nuove modifiche apportate al bonus pubblicità. Adesso è l’ora di presentare la domanda per accedere al credito di imposta relativi agli investimenti pubblicitari in programma per l’anno 2020. C’è tempo fino alla fine di marzo, per chiudere le pratiche e rientrare nella norma. Tutto questo a servizio di chi usufruisce di Comunicaffè e Comunicaffe International per la pubblicità dei propri prodotti. Ecco tutto quello che è necessario per procedere in questo senso.

Bonus pubblicità: quali nuove

A decorrere dal 1° marzo fino al prossimo 31 marzo 2020 è possibile presentare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020.

Il modello e le istruzioni sono disponibili sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate che su quello del Dipartimento per l’Informazione

A tal proposito, l’Agenzia ricorda che il credito in esame, istituito dall’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, è rivolto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. E sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La norma sul bonus pubblicità

Inoltre prevede che possano essere oggetto del contributo fiscale soltanto gli investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

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