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L’ACCORDO LAVAZZA PER SETTIMO TORINESE – Perché è una trattativa destinata a fare scuola

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MILANO – Il Sole 24 Ore, a firma di Cristian Valsiglio, propone una interessante lettura dell’accordo Lavazza che è destinato a non restare isolato nel panorama italiano. Vi proponiamo l’analisi.

di Cristian Valsiglio*

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Premessa
In un momento di così persistente crisi, le aziende cercano, tramite trattative aziendali con le organizzazioni sindacali (Rsu o Rsa), di ritrattare e modificare le condizioni presenti nei contratti collettivi aziendali (CIA) pre crisi.

Tale attività necessariamente deve passare dalla disdetta del contratto collettivo, azione spesso non indolore con trascinamento di polemiche e azioni di sciopero, e successivamente dal ristabilire nuovi rapporti sindacali e un ambiente di fiducia (e alle volte di rassegnazione) verso il futuro.

L’obiettivo delle aziende, nella riformulazione della contrattazione aziendale, è caratterizzato da due fini, spesso tra loro incongruenti: da un lato la riduzione del costo del lavoro, eliminando privilegi troppo cari in una economia “al palo”, dall’altro migliorare l’ambiente di lavoro al fine di ottenere dai lavoratori una maggiore produttività ed efficienza (anche tramite una diminuzione dell’assenteismo).
Il metodo per raggiungere i due (antitetici) obiettivi è quello di trovare soluzioni innovative che, facilitate da norme agevolative di carattere fiscale e contributive, consentano di ridurre il c.d. cune fiscale, ossia: da una parte diminuire i costi aziendali e dall’altra aumentare il potere di acquisto dei propri dipendenti.

Inoltre è opportuno evidenziare che la sottoscrizione di un CIA non può non trattare la materia dell’orario di lavoro, ormai nella sua totalità demandata alla contrattazione di secondo livello ai sensi del d.lgs. 66/2003, cercando di identificare le sacche di inefficienza organizzativa e di abbattere i privilegi e le conquiste culturali ormai spazzate vie da una crisi, prima finanziaria, ora economica e di produttività, ormai duratura.

In questo contesto e con queste premessi si colloca l’ambizioso progetto sottoscritto dalla Lavazza con le OOSS tramite l’accordo collettivo CIA del 9 dicembre 2014.
Prospettiva di analisi e contenuti

Nell’analisi del predetto innovativo accordo si ritiene opportuno in questa sede verificarne, non tanto i contenuti di relazioni industriali sempre interessanti, ma gli aspetti operativi di carattere fiscale e contributivo.

A tale riguardo nell’accordo si possono identificare due principali filoni:
1.il salario di produttività e tutte quelle misure volte ad incrementare la produttività e l’efficienza aziendale;
2.il welfare aziendale.
In merito al primo filone, ferma restando la verifica della detassazione per l’anno 2015, gli straordinari sono considerati “produttivi”.

A riguardo si deve ricordare che l’art. 1(unico) della L. 228 del 2012 ai commi 481 e 482 ha previsto per i periodi d’imposta 2013 e 2014 un regime di favore per le retribuzioni di produttività ossia quelle, a mente dei DPCM regolanti la disposizione agevolativa (DPCM 22.1.2013 e 19.2.2014), previste dalla contrattazione collettiva e volte a favorire la produttività, l’efficienza, l’innovazione o misure collegate a regimi orari, tecnologici o di fungibilità delle mansioni. L’agevolazione, consistente nella tassazione a titolo d’imposta del 10%, necessita di un iter procedurale semplificato (accordo sindacale aziendale o territoriale con relativo deposito e comunicazione di conformità dell’accordo alla DTL) per essere adottato direttamente in busta paga dal datore di lavoro.

In merito alla detassazione degli straordinari, si deve ricordare che nelle ultime due tornate normative, il ministero del lavoro ha delineato la possibilità del beneficio fiscale ove in presenza di un accordo collettivo che stabilisse innovativamente misure di straordinario eccedenti a quanto già previsto dal CCNL.

In tale contesto, ferma la premessa di cui sopra, non sembra esserci problemi nell’applicazione della detassazione al gettone del turno di lavoro notturno laddove il regime agevolativo (ma solo a livello fiscale non contributivo) fosse riconfermato per l’anno 2015 secondo le modalità in essere nel 2014.
Quanto sopra asserito è da ritenersi valido anche per l’indennità di mansione che esplicitamente richiama il regime agevolativo tributario.

Nulla questio in riferimento al trattamento del premio per obiettivi, chiara forma di retribuzione di produttività, che nella sua incertezza nell’an e nel quantum potrà consentire anche lo sgravio contributivo previsto annualmente da apposito decreto ai sensi dell’art. 1, co. 67 L. 247/2007.
In merito al regime fiscale, la detassazione potrà essere applicata, ove confermata per l’anno 2015, previo deposito dell’accordo presso la DTL.

Sotto il secondo aspetto, ossia quello di welfare aziendale, si evidenzia la conferma del servizio di mensa, con un contributo simbolico di 1 euro a carico del dipendente per ciascun pasto consumato (0,52 euro per il servizio di asporto). Tale servizio legittima ampiamente la disposizione di cui all’art. 51, co. 2, lett. c) del T.u.i.r. che rende tale il servizio mensa non imponibile ai fini fiscali e contributivi (il contributo del dipendente sarà quindi una trattenuta sul netto).

Le borse di studio erogate ai figli dei dipendenti non concorrono alla formazione del reddito in virtù di quanto specificato dalla lettera f-bis) del comma 2 del T.u.i.r. ove è specificato che non fanno reddito “le somme e i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
La definizione delle modalità di vendita dei prodotti aziendali, ancora da delinearsi, dovrà necessariamente rispettare quanto indicato nel comma 3 dell’art. 51 del T.u.i.r. ove, ai fini della definizione del valore normale, dovrà essere preso a riferimento il prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

Eventuali ulteriori prezzi di favore concorreranno alla formazione del reddito fiscale e contributivo al superamento della franchigia di euro 258,23 (franchigia di esenzione del fringe benefit oltre la quale l’intero importo dovrà essere tassato).

In merito alla convenzione sui prestiti si ritiene, visto l’attuale Tur (0,05%), che i prestiti a titolo oneroso superando detta soglia minima non determinino l’applicazione di quanto previsto dall’art. 51, co. 4, lett. b) del Tuir e quindi non generano tassazione anche per la quota del 50% degli interessi maturati e agevolati.

Conclusione
Si deve ritenere che l’accordo integravo sottoscritto dalla Lavazza e delle OOSS offra interessanti spunti di carattere sindacale e di carattere fiscale e contributivo; Il tutto nella speranza che il legislatore possa prestare particolare attenzione alle formule agevolative presenti in un T.u.i.r. spesso non al passo con i tempi.

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